La rappresentanza sostanziale dell’avvocato in mediazione: l’ordinanza della Cassazione n. 21405/2026 consolida l’orientamento di legittimità
03/08/2026
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La Cassazione n. 21405/2026 conferma che la rappresentanza sostanziale nella mediazione è ammessa anche in capo all’avvocato, purché assistita da una procura speciale ad negotia che attribuisca reali poteri dispositivi. La decisione rafforza il principio della partecipazione effettiva delle parti, esclude la validità delle deleghe meramente formali e ribadisce che la mediazione soddisfa la condizione di procedibilità solo quando chi vi partecipa può realmente negoziare e definire la controversia.
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 21405 del 23 giugno 2026 rappresenta il naturale approdo di un percorso interpretativo sviluppatosi negli ultimi anni in materia di partecipazione personale delle parti alla mediazione e di rappresentanza sostanziale del delegato o dell’avvocato nel procedimento disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010.
La pronuncia assume particolare rilievo perché interviene dopo una serie di arresti che avevano progressivamente definito il contenuto dell’obbligo di partecipazione effettiva alla mediazione, e soprattutto perchè chiarisce definitivamente alcuni dubbi interpretativi emersi a seguito della recente ordinanza n. 9608/2026. Se quest’ultima era stata da taluni letta nel senso di escludere la possibilità che l’avvocato potesse rappresentare la parte nel primo incontro di mediazione, adombrando un divieto di cumulo dei poteri, la nuova decisione ricolloca il problema nel suo corretto alveo ermeneutico, precisando che il cumulo tra funzione difensiva e rappresentanza sostanziale è certamente possibile, purché ricorrano rigorosi presupposti sostanziali.
La Corte non modifica dunque l’orientamento consolidato, ma lo completa, lo rafforza e gli conferisce una maggiore coerenza sistematica alla luce dei principi di effettività e lealtà procedimentale consacrati dalla riforma Cartabia.
La vicenda processuale
La controversia trae origine da una domanda proposta da una società per il pagamento del corrispettivo relativo ad una fornitura idrica. In grado di appello la Corte d’appello di Napoli disponeva l’esperimento della mediazione demandata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.
Nel corso del primo incontro comparivano il difensore della società, munito della procura alle liti e di una procura inserita nell’istanza di mediazione, nonché una dipendente della società delegata esclusivamente a presenziare all’incontro mediante delega scritta corredata dalla copia del documento di identità del legale rappresentante.
Rilevata l’anomalia della rappresentanza, la Corte territoriale invitava le parti a chiarire il corretto svolgimento della procedura e, all’esito, dichiarava improcedibile l’appello per mancato valido esperimento della mediazione demandata.
Investita del ricorso, la Suprema Corte affronta diffusamente il merito della questione, offrendo una solida ricostruzione sistematica della disciplina della rappresentanza nella mediazione.
La centralità della partecipazione personale quale principio strutturale della mediazione
La motivazione si sviluppa nel solco della fondamentale sentenza n. 8473 del 2019, ormai assurta a vero punto di riferimento dell’intera materia.
Secondo tale orientamento, il successo della mediazione presuppone il contatto diretto tra le parti e il mediatore, il quale soltanto attraverso l’interlocuzione personale può favorire la ricostruzione del rapporto sostanziale e guidare le parti verso una soluzione condivisa della controversia.
La comparizione personale non costituisce, pertanto, un adempimento meramente formale e burocrarico funzionale alla procedibilità della domanda giudiziale, bensì rappresenta l’elemento essenziale attraverso il quale si realizza la funzione propria della mediazione quale metodo di composizione consensuale delle controversie che consente un dialogo autentico e produttivo tra le parti.
La delegabilità della partecipazione e la rappresentanza sostanziale
La necessità della comparizione personale non implica tuttavia che l’attività sia indelegabile.
La Cassazione rimarca il principio consolidato: la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, purché questi sia investito di effettivi poteri dispositivi concernenti i diritti oggetto della controversia.
Tale rappresentanza deve fondarsi su una procura speciale sostanziale ad negotia, dalla quale risultino chiaramente il potere di partecipare al procedimento di mediazione e di disporre dei diritti sostanziali controversi ai fini dell’eventuale conclusione dell’accordo.
La delega, pertanto, non può limitarsi ad autorizzare il rappresentante (anche qualora fosse l’avvocato) a “presenziare” all’incontro, poiché una simile attribuzione non consente quella reale disponibilità del diritto richiesta dall’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
L’ordinanza richiama altresì Cass. n. 14676/2025, ribadendo che la procura non deve necessariamente essere rilasciata con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca in modo inequivoco poteri sostanziali effettivi.
Il ruolo dell’avvocato: rappresentanza possibile ma non auspicabile
Il profilo di maggiore interesse dell’ordinanza riguarda il rapporto tra funzione difensiva e rappresentanza sostanziale.
La Corte chiarisce definitivamente che il rappresentante sostanziale può essere anche il medesimo avvocato che assiste la parte nel procedimento di mediazione.
In tal modo viene definitivamente superata ogni interpretazione della precedente ordinanza n. 9608/2026 che sembrava escludere in termini assoluti tale possibilità, ma che gli scriventi non hanno mai condiviso.
Il principio affermato è profondamente diverso: la presenza del solo difensore non soddisfa la condizione di procedibilità quando egli sia munito unicamente della procura alle liti.
Diversamente, qualora il difensore riceva anche una procura speciale sostanziale ad negotia contenente il conferimento dei poteri dispositivi necessari, egli potrebbe validamente rappresentare la parte.
L’odierna pronuncia recupera così opportunamente il fondamentale insegnamento del dictum della sentenza n. 8473/2019, nella quale la Suprema Corte aveva già precisato che il cumulo in capo all’avvocato tra funzione difensiva e rappresentanza sostanziale, pur non essendo espressamente vietato dall’ordinamento, “non è auspicato”, poiché la mediazione trova la propria massima efficacia nella partecipazione diretta della parte interessata.
L’inidoneità della delega meramente formale
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ritiene corretta la decisione della Corte d’appello di Napoli.
La dipendente della società risultava infatti delegata esclusivamente a presenziare all’incontro e il difensore disponeva soltanto della procura necessaria per l’assistenza tecnica.
Mancava completamente una procura speciale sostanziale idonea ad attribuire al delegato o all’avvocato il potere di disporre dei diritti controversi nell’ambito della trattativa conciliativa.
In assenza di tali poteri, nessuno dei partecipanti era concretamente in grado di negoziare l’accordo, accettare proposte conciliative o assumere decisioni vincolanti per la società.
La partecipazione si riduceva quindi ad una presenza meramente formale, incompatibile con la funzione stessa della mediazione.
L’effettività della mediazione dopo la riforma Cartabia
L’ordinanza si inserisce coerentemente nel rinnovasto assetto della mediazione delineato dalla Riforma Cartabia.
L’introduzione nel sistema dei principi di effettività, lealtà e buona fede ha definitivamente escluso ogni concezione della mediazione quale passaggio meramente procedurale destinato esclusivamente a soddisfare una condizione di procedibilità.
La mediazione viene invece valorizzata quale autentico strumento di giustizia complementare, fondato sull’autonomia decisionale delle parti e sulla loro effettiva disponibilità al confronto.
L’ordinanza n. 21405/2026 della Cassazione segna dunque un punto di stabilizzazione dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di partecipazione alla mediazione.
La Corte chiarisce definitivamente che la rappresentanza dell’avvocato è pienamente ammissibile, purché fondata su una procura speciale sostanziale idonea ad attribuire effettivi poteri dispositivi; al tempo stesso ribadisce che tale soluzione rappresenta un’eccezione rispetto al modello fisiologico delineato dal legislatore, fondato sulla partecipazione personale della parte.
L’arresto rafforza così un principio destinato ad orientare stabilmente la prassi applicativa: la mediazione non può ridursi ad un adempimento rituale, ma deve costituire un luogo di autentica, seria e responsabile interlocuzione tra soggetti concretamente legittimati a definire la controversia.
La condizione di procedibilità risulta quindi soddisfatta non dalla mera presenza fisica di un mero delegato o del difensore, bensì dall’effettiva possibilità che il procedimento realizzi la propria funzione conciliativa attraverso la partecipazione di soggetti investiti del potere di incidere realmente sull’assetto dei diritti controversi e ben a conoscenza delle questioni sottese.