Presenza del solo difensore in mediazione privo di procura sostanziale effettiva: domanda monitoria improcedibile e revoca del d.i.
11/09/2026
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La sentenza del Tribunale di Roma n. 10483/2026 affronta la validità della partecipazione del difensore alla mediazione obbligatoria mediante delega orale, in una controversia locatizia di opposizione a decreto ingiuntivo. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ribadisce che la condizione di procedibilità richiede, fin dal primo incontro, la presenza personale della parte oppure di un rappresentante con procura scritta e pieni poteri sostanziali.
La recente sentenza del Tribunale di Roma 26/6/2026 n. 10483 affronta il tema della partecipazione del difensore con una delega orale al procedimento di mediazione in una controversia avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia locatizia e quindi ricadente nella sfera applicativa dell’art. 5 bis del D.Lgs 28/2010.
Il Tribunale capitolino, nel solco della giurisprudenza richiamata della S.C. (sentenza n. 28695/2023) ricorda preliminarmente la necessità della comparizione (personale o per rappresentante) delle parti nella procedura di mediazione e (sentenza n. 18485/2024 che riprende testualmente l’antesignana Cass. 8473/2019) che tale condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro; inoltre viene ricordato in questo utile compendio l’arresto della S.C. n. 14676/2025 nel quale si puntualizza che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, ribadendo che la procura deve attribuire poteri sostanziali pieni e consentire la reale disponibilità dei diritti.
Per cui la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione, ricorda la pronuncia annotata, si realizza: a) per le persone fisiche tramite comparizione personale della parte o mediante un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali risultanti da procura scritta, anche non autenticata;
b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un delegato a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri sostanziali ex art. 8, comma 4, D. Lgs. 28/2010 e che consentano la reale disponibilità dei
diritti controversi con attribuzione dei poteri sostanziali effettivi.
Viene inoltre ricordato che (Cass. ord. 9608/2026) la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente per il soddisfacimento della condizione di procedibilità.
Nella fattispecie era comparso il solo difensore del creditore opposto deducendo di avere unicamente procura orale e riservandosi di depositare in seguito quella scritta, senza provvedere però in conformità.
Pertanto, procede nel suo incedere argomentativo il Tribunale, “la mediazione non può dirsi validamente svolta” e, in applicazione del principio di diritto di cui alla pronuncia delle SS.UU. n. 19596/2020, se la parte opposta, a seguito del decreto ingiuntivo emesso con instaurazione del relativo giudizio di opposizione, “non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Cosa puntualmente avvenuta nel caso in esame.
La decisione è certamente apprezzabile anche per la esegesi rico-struttiva con la distinzione, quanto all’avvocato che assiste la parte in mediazione, tra l’assistenza e la rappresentanza sostanziale della parte che, come visto, non può essere soddisfatta da una delega che si riferisca solo alla presenza o all’assistenza all’incontro (v. da ultimo Cass. 21405/2026), men che meno dalla mera affermazione di una delega orale, senza che oltretutto sia stata mantenuta la promessa di produzione di una procura sostanziale scritta.
L’assenza della parte e il difetto di una procura sostanziale idonea nel primo incontro ha quindi comportato coerentemente una decisione squisitamente processuale limitata al mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, con la conseguente e ineccepibile declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese.