IL TAR DI NAPOLI RICONOSCE LA LEGITTIMAZIONE DEGLI ORDINI IN TEMA DI EQUO COMPENSO

di Antonino Galletti

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In tema di equo compenso, merita un doveroso approfondimento la recente sentenza resa dal TAR Campania, Sezione Prima, 18 febbraio 2022, n. 1114 di accoglimento integrale del ricorso proposto dal COA di Roma avverso l’avviso pubblico della Società Regionale per la Sanità s.p.a. (Soresa) per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione ed il successivo provvedimento di diniego all’autotutela, nonché l’ulteriore provvedimento di approvazione dell’elenco ristretto definitivo di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione e lo stesso elenco ristretto definitivo di avvocati.

La pronuncia, innanzitutto, riconosce la legittimazione e l’interesse ad agire dell’Ordine per impugnare provvedimenti quali quello oggetto del giudizio, in quanto si “agisce per la tutela di un interesse istituzionalizzato della categoria, nonostante in concreto i provvedimenti ritenuti lesivi potrebbero anche risultare “vantaggiosi” per singoli professionisti” e ciò anche al di fuori dell’ambito territoriale dello stesso Ordine.

Nel merito, poi, sono diverse le statuizioni rilevanti rese dal TAR napoletano:

- la disciplina legislativa sull’equo compenso dimostra la sussistenza nel nostro ordinamento di “un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non a caso, l’art. 35 della Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, mentre il successivo art. 36, nell’occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1507)”;

- tale normativa “è finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest’ultimo senza alcun margine di contrattazione”;

- resta “precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l’introduzione di una regola che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore all’equo compenso”;

- le previsioni in violazione dell’equo compenso non sono coerenti con il principio di economicità (che non significa ribasso a tutti i costi), poiché “è la stessa l. n. 247/2012 a stabilire che la corresponsione di tariffe corrispondenti all’equo compenso costituisca “attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia” dell’azione amministrativa, tenuto conto anche del rilievo per cui se è vero che le prestazioni professionali degli avvocati devono essere espletate con professionalità anche indipendentemente dalla misura dell’onorario, non può tuttavia negarsi che l’interesse ad assumere incarichi per l’Amministrazione da parte dei professionisti più qualificati dipenda largamente anche dall’adeguatezza del corrispettivo offerto e dal rispetto della dignità professionale della classe forense”;

- analoghe considerazioni valgono “con riguardo all’ulteriore previsione concernente la domiciliazione con la precisazione che in questo caso viene esclusa ogni trattativa individuale, atteso che la Soresa ha fissato direttamente nel bando il corrispettivo per tale attività, giungendo in questo caso ad escludere del tutto la negoziazione individuale, laddove avrebbe potuto anche in questo caso prevedere limiti massimi in relazione alla tipologia di cause, tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014”.

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati con il ricorso sono stati integralmente annullati, con facoltà dell’Amministrazione di riadottare ulteriori e diversi avvisi di selezione che prevedano dei criteri che, per quanto mirino al contenimento della spesa, rispettino doverosamente il principio dell’equo compenso, così come ormai codificato dal legislatore ed interpretato dalla giurisprudenza amministrativa.


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