Illecito disciplinare riportare in giudizio proposte avanzate in negoziazione assistita

di Manuela Zanussi

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La riservatezza nella negoziazione assistita costituisce un dovere deontologico assoluto per l’avvocato. Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la verbalizzazione in giudizio di una proposta conciliativa formulata in sede negoziale integra illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 4-bis, del D.L. 132/2014. Il divieto di utilizzazione riguarda ogni dichiarazione o informazione proveniente dalla procedura, indipendentemente dal contenuto, a tutela della libertà negoziale e dell’effettività della giustizia consensuale.

Costituisce illecito disciplinare, secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 9 del D.L. 132/2014, aver riferito nel corso del giudizio, verbalizzandola in udienza, la proposta conciliativa avanzata nel procedimento di negoziazione assistita dalla propria parte assistita.

Il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato in recente pronuncia, depositata il 27.1.26, il delicato tema della riservatezza quale primario dovere deontologico per i legali che assistono le parti in una procedura di negoziazione assistita, confermando la sanzione disciplinare della censura irrogata all’avvocato in prima istanza dal CDD di Bologna.

Il procedimento nasceva da un esposto presentato da un Collega, avversario nel giudizio civile, che lamentava la violazione degli artt. 9 e 28, comma 2, del Codice Deontologico Forense, atteso che era stata riferita e riportata a verbale d’udienza la proposta avanzata nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo.

La difesa del legale in sede disciplinare era stata quella di ritenere tale verbalizzazione una mera replica alla controparte, comunque doverosa nell’ambito del diritto di difesa dell’assistito.

A seguito dell’esperimento infruttuoso della procedura di negoziazione assistita, cui il Giudice aveva inviato le parti per mancato assolvimento della condizione di procedibilità ante causam ex art. 3 d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014, le parti comparivano di nuovo davanti al giudice e in tale occasione l’incolpato dichiarava che nel corso del procedimento di negoziazione era stata avanzata dalla propria assistita proposta di chiusura della vertenza -che veniva dettagliata-, e che tale proposta aveva ricevuto un netto rifiuto, senza alcun ulteriore tipo di trattativa.

Nell’impugnazione del provvedimento del CDD di Bologna avanti il CNF, il legale attinto sosteneva che il CDD era incorso in una errata lettura dell'obbligo di riservatezza previsto dall’art. 9 del D.L. 132/2014, in quanto la ratio della norma sarebbe quella di evitare che vengano utilizzate in giudizio le informazioni sul merito della vicenda controversa, che gli avvocati raccolgono o comunque si scambiano confidenzialmente nel corso della negoziazione. Nel caso di specie l’avvocato affermava di essersi limitato a riportare l'offerta economica fatta dalla sua cliente nel corso della procedura stragiudiziale e a ribadirla in giudizio, senza fare menzione di alcuna informazione relativa al merito della causa appresa durante la negoziazione. In ogni caso sosteneva di aver agito nel pieno diritto di difesa della sua assistita (art. 28, co 4 CDF) in quanto la verbalizzazione dell’offerta formulata in sede di negoziazione si rendeva necessaria per contestare quanto aveva affermato la controparte.

Nel rigettare il ricorso il Cnf ha effettuato un pregevole excursus sull’area oggettiva del dovere di riservatezza in negoziazione, richiamando in primis i principi generali dell’art. 9 CDF, che cristallizza i doveri dell’avvocato tra i quali quelli di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza nell’esercizio della professione forense, a tutela del rilievo costituzione e sociale della difesa, e dell’art. 28, secondo comma, che enuncia l’obbligo del segreto da osservare anche quando il mandato sia stato concluso per qualsiasi motivo (rinuncia, adempimento, mancata accettazione).

L’organo di massima assise dell’Avvocatura italiana inquadrava peraltro il comportamento contestato più correttamente nell’ambito della norma speciale dell’art. 9, comma secondo e 4 bis del d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014 e nell’art. 9 del CDF con riferimento ai doveri di lealtà e correttezza ivi previsti.

La norma dispone “E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealta' e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento [di negoziazione assistita] non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto” (art.  9, comma secondo d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014) e “La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare” (art.  9, comma 4 bis d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014).

Tale norma speciale costituisce, secondo il Consiglio Nazionale Forense, “una puntuale tipizzazione prima dell’introduzione dell’art. 62-bis, secondo comma, del CDF (modifica approvata dal CNF con delibera n. 636 del 23 marzo 2025, pubblicata in G.U. l’1 settembre 2025, serie generale n. 202, entrata in vigore 31 ottobre 2025)”.

L’art. 9 del d.l. 132/2014 ha infatti una sua precisa ratio, che va colta: “la norma tutela in modo assoluto, non distinguendo tra dichiarazioni e informazioni procedurali o di merito, la libertà negoziale che costituisce presupposto indispensabile per favorire l’esito conciliativo della procedura”.

Ne deriva che il contenuto del divieto di utilizzazione in giudizio è duplice e riguarda le dichiarazioni rese e le informazioni assunte, sotto una duplice ottica, attiva (dichiarazioni rese) e passiva (informazioni acquisite). L’alveo della riservatezza ha quindi “due argini che riguardano non la natura di merito o meno delle dichiarazioni e informazioni ma semplicemente la loro provenienza”.

Dal lato c.d. attivo la ratio è quella di evitare che attraverso dichiarazioni rese in negoziazione si voglia in qualche modo precostituirsi un vantaggio con riferimento al successivo giudizio, al fine di evidenziare una volontà conciliativa disattesa dalla controparte che potrebbe indurre il giudice in pronunce favorevoli sulle spese o sulla temerarietà della lite.

Dal lato c.d. passivo è quella di evitare che attraverso l’utilizzo di informazioni acquisite (verbali o documentali) si possano utilizzare prove a proprio favore.

Per tali ragioni, afferma il CNF, “le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite di qualunque tipo in negoziazione assistita non possono trovare ingresso in giudizio sia esso successivo, allorquando la procedura anticipi la causa, sia in corso di causa, a seguito del rinvio fatto dal giudice”.

Peraltro, si osserva che il dovere di riservatezza e le sue sanzioni nella negoziazione assistita risultano positivizzati nel comma 4-bis dell’art. 9 d.l. 132/2014 (ora art. 62-bis del Cdf), laddove una corrispondente previsione nella sua espressa rilevanza disciplinare appare meno evidente -ma tuttavia sussistente e rilevante!- anche nel testo del d.lgs. 28/2010 che disciplina la mediazione, in quanto l’obbligo di riservatezza connota inequivocabilmente sia la mediazione che la negoziazione assistita.

’art. 9 del d.lgs. 28/2010 novellato col Correttivo Cartabia prevede infatti che “chiunque … partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo” e la violazione del dovere integra un illecito disciplinare sia per il principio della tipizzazione atipica propria del codice deontologico (art. 3, comma 3, l.p. ultimo periodo “per quanto possibile”) sia in applicazione dell’art. 13 Cdf (dovere di riservatezza) che raccordato con l’art. 9 d.lgs. 28 vieta all’avvocato di utilizzare in giudizio le informazioni e le dichiarazioni acquisite nel corso della mediazione.

Il Consiglio Nazionale Forense ha quindi concluso, rigettando il ricorso, di ritenere sussistente l’illecito disciplinare per violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9, comma 2 e comma 4 bis, del d.l. 132/2014 da parte dell’avvocato che aveva utilizzato nel corso del giudizio le dichiarazioni rese dalla parte da lui assistita nel corso del connesso procedimento di negoziazione assistita, relativamente alla proposta conciliativa avanzata in tale sede.

La finalità difensiva, peraltro, aggiunge in nota il CNF, ben poteva essere perseguita in altro e più efficace modo, ovvero reiterando banco iudicis l’offerta fatta in sede negoziale, senza far riferimento a quanto già accaduto in sede di procedimento di giustizia consensuale, coperto da segretezza che ne funge da valore aggiunto consustanziale alla procedura.

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