Separazione e divorzio alla prova della negoziazione assistita

di Massimo Carpino

Stampa la pagina

1) Applicabilità della procedura in presenza di figli minori di uno solo dei coniugi.
L'art. 12 prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a detta procedura è escluso in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (l. 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti.
Chiarisce adesso la circolare 6/15 che il limite di operatività della norma è riferito ai soli casi di figli (minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti) comuni alla coppia, ossia figli comuni dei coniugi richiedenti.
Il ricorso alla procedura di cui all'art. 12 è invece possibile in presenza di figli (minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti) non comuni alla coppia ma di uno solo dei coniugi richiedenti.


2) Possibilità di includere nell'accordo la previsione dell'assegno di mantenimento o divorzile.
Il comma 3 dell'articolo 12 prevede espressamente che l'accordo (di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Chiarisce la circolare in commento che il divieto concerne i soli patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Ciò significa che l'accordo concluso davanti l'ufficiale dello stato civile può contenere la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (assegno divorzile), così come l'attribuzione dell'assegno, la sua revoca o la sua revisione, possono essere contenuti nell'accordo congiunto con il quale le parti richiedono la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Tutte le suddette disposizioni negoziali determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un determinato bene, effetti traslativi che sono invece preclusi dalla norma.
Specifica altresì la circolare che, nell'ambito dei detti limiti e per quanto chiarito, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti e non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della congruità della stessa.
Rimane invece esclusa dall'oggetto dell'accordo la previsione della corresponsione, in un'unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si traduce in una attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare) esclusa dalla norma.


3) Decorrenza del termine entro il quale l'avvocato deve trasmettere l'accordo autorizzato all'ufficiale dello stato civile.
Così come statuito dall'art. 6 del D.L. 132/2014 alla procedura di negoziazione assistita i coniugi possono ricorrere sia in assenza che in presenza di figli.
Nel primo caso l'accordo raggiunto è sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nulla osta agli avvocati.
Nel secondo caso (ossia in presenza di figli) il Procuratore della Repubblica, al quale l'accordo va trasmesso entro 10 giorni, autorizza l'accordo se lo ritiene rispondente alle esigenze dei figli, in caso contrario lo trasmette al Presidente del tribunale il quale dispone la comparizione delle parti.
Superati comunque questi controlli (con il nulla osta o l'autorizzazione) l'avvocato è gravato di una particolare responsabilità in quanto deve trasmettere copia autentica dell'accordo all'Ufficiale dello stato civile entro il termine di dieci giorni (l'omissione o il ritardo nell'adempimento da parte dell'avvocato comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da 2.000 euro a 10.000 euro).
La circolare in commento precisa adesso che il temine di dieci giorni per la detta trasmissione decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (e ciò in forza del principio generale di cui all'art. 136 c.p.c. per cui tutti i provvedimenti pronunciatio fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione).


4) Trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile anche da parte di uno solo degli avvocati.
Nel procedimento di negoziazione assistita (sempre in materia di separazione e divorzio) le parti devono essere assistite ciascuna da un avvocato. Ciò significa che la convenzione di negoziazione deve essere conclusa con l'assistenza di “almeno un avvocato per parte”.
Chiarisce la circolare in commento che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui sopra al punto 3.

Avv. Massimo Carpino - Delegato di Cassa Forense

Altri in PREVIDENZA

Potrebbe interessarti anche

  • NEGOZIAZIONE ASSISTITA C.D. “OBBLIGATORIA”

    Negoziazione assistita c.d. “obbligatoria” :facoltativo l’esperimento di un’attività formale successiva all’invito e compatibilità con la ratio dell’istituto.

    Manuela Zanussi