NEGOZIAZIONE ASSISTITA C.D. “OBBLIGATORIA”

di Manuela Zanussi

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E’ o meno necessario svolgere un’effettiva attività di natura formale successivamente all’invito di definizione della controversia mediante l’istituto della negoziazione assistita?

La questione di notevole rilevanza pratica, oltre che esegetica, ha un suo pregio, pur essendovi in proposito una certa esiguità di pronunce giurisprudenziali.

La risoluzione del quesito non può che prendere avvio da una breve ricognizione del dato legislativo. In particolare, il disposto di cui al art. 3, co. 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014), recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l’obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di negoziazione assistita per coloro che vogliano “[…] esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti […]”, nonché per “[…] chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro […]”: il tratto dell’obbligatorietà, pertanto, emerge con chiarezza proprio in quanto “[…] l’'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale […]”.

La portata del dettato normativo è ulteriormente precisata dal successivo comma 2 del medesimo articolo, in forza del quale la condizione si considera avverata ove l’invito sia seguito da rifiuto o da mancata adesione entro trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero nelle ipotesi di inutile decorso del periodo di tempo di cui all’art. 2, co. 2, lett. a) del D.L. 132/2014.A una lettura prima facie, la norma in esame parrebbe affermare la necessità di un’effettiva attività di natura formale, così imponendo alla parte istante di dare seguito alla negoziazione anche nell’ipotesi di evidente impossibile proficuo esperimento di ulteriori adempimenti.

In proposito, tuttavia, si rileva come una recente pronuncia del Tribunale di Pordenone (sentenza 19 dicembre 2022) abbia dato atto di una differente interpretazione: all’inerzia successiva alla proposizione della negoziazione da parte di colui che abbia assunto l’iniziativa della stessa, infatti, non conseguirebbe necessariamente l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.Pur rendendosi necessaria la conduzione dell’attività di negoziazione con una certa scrupolosità e coscienziosità, richiedere obbligatoriamente, pena improcedibilità, l’esperimento di un’effettiva attività rischierebbe di frustrare gli obiettivi che la stessa normativa mira a perseguire.

Il testo dell’art. 3, infatti, nulla espressamente afferma in proposito, potendosi, di conseguenza, dedurre la non necessità di una successiva attività di natura formale, ben potendo, dunque, il difensore limitarsi a “[…] invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita […]”.

A tale conclusione, peraltro, il Giudice pordenonese giunge attraverso la considerazione per cui la non proficuità di ulteriori adempimenti potrebbe apparire con evidenza in forza di circostanze aliunde reperibili, di tal che l’obbligatorio tentativo di negoziazione si trasformerebbe in un onere privo di rilevanza pratica e potenzialmente in contrasto con le finalità deflattive della normativa anzidetta.

A ciò si aggiunga, infine, un’ulteriore valutazione relativa alla rilevanza da attribuirsi all’eventuale inerzia di controparte: considerata la ratio dell’istituto della negoziazione assistita, ossia favorire la risoluzione stragiudiziale dei conflitti consentendo ad entrambe le parti, ex art. 2 D.L. 132/2014, di “risolvere in via amichevole” la controversia, ben potrebbe controparte farsi carico di coltivare l’iniziativa a fronte della mancanza di ulteriori contatti.

Valutazioni similari a quelle sopra svolte, peraltro, possono trarsi anche da una recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 688 del 28 maggio 2021), dalla quale è possibile dedurre, a contrario, come l’improcedibilità consegue all’inerzia di parte attrice solo ove essa, a seguito dell’invito a stipulare la convenzione, non si sia attivata nonostante l’adesione di controparte.

Si ritiene, tuttavia, non condivisibile l’arresto cui la giurisprudenza sopracitata perviene, attesa sia la ratio dell’istituto introdotto nel 2014, sia dei principi ispiratori della recente Riforma Cartabia, entrambi tesi a promuovere la giustizia complementare in ogni sede: ritenere esperito il tentativo di negoziazione mediante la sola proposta, infatti, comporterebbe, di fatto, la sterilizzazione del procedimento, che rischierebbe così di ridursi a mera formalità preliminare al contenzioso giudiziale.



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