Massimo Carpino

Buon compleanno Riforma

E’ passato un anno dall’entrata in vigore della L. 247/2012, di riforma dell’ordinamento professionale forense ed è tempo di primi bilanci.
Che cosa si è fatto e che cosa ancora vi è da fare.
E’ da dire anzitutto che una buona parte della nuova normativa ha avuto immediata applicazione, in particolare tutte quelle norme per la cui attuazione non è necessaria l’emanazione di un regolamento.

Ancora sulla continuità professionale

Nel numero 5/2012 di CF NEWS è stato pubblicato un mio intervento sul principio della continuità professionale (“L’esercizio continuativo della professione”) ove si è cercato di evidenziare la ragion d’essere di tale principio e si sono specificati i correttivi necessariamente adottati per attenuarne la rigidità.
Peraltro è necessario ritornare sulla materia sia perché nel novembre scorso il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha approvato una delibera in parte modificativa dei correttivi già esistenti, sia per la necessaria incidenza che ha sul principio della continuità professionale la più recente riforma dell’ordinamento professionale.

Tutti iscritti a Cassa Forense?

Il dilemma dell’iscrizione Albo-Cassa è stato molto dibattuto negli anni più recenti. Da una parte i sostenitori della obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa professionale come soluzione all’avvertita esigenza che gli avvocati abbiano ab initio una specifica tutela previdenziale; dall’altra i sostenitori del “liberismo” della professione in senso ampio e pertanto sganciata da qualsiasi status previdenziale di natura coercitiva e quasi sanzionatoria.

L'esercizio continuativo della professione

L’esercizio continuativo della professione è uno dei principi o requisiti fondamentali del nostro sistema previdenziale.
Esso infatti rileva essenzialmente sotto un duplice profilo:
1) costituisce lo spartiacque tra iscrizione facoltativa ed iscrizione obbligatoria alla Cassa;
2) la sua sussistenza è necessaria per la validità dell’anno ai fini pensionistici.

La cancellazione dalla Cassa

Oggi, a causa della devastante crisi economica, soprattutto giovani avvocati chiedono di potersi cancellare dalla Cassa Forense in quanto spesso hanno serie difficoltà a poter far fronte al pagamento dei contributi.
E’ bene pertanto chiarire se e quando può aversi la cancellazione dalla Cassa Forense e quindi l’uscita dal nostro sistema previdenziale.

Regolamento dell'Assistenza

  L'art. 14 del nuovo regolamento dell'assistenza, tra le altre prestazioni a sostegno della professione, detta anche la disciplina della cd. “assistenza indennitaria”, già prevista nel vecchio regolamento, ma cui sono state apportate rilevanti modifiche.
In particolare con il nuovo regolamento l'indennità spetta agli iscritti non pensionati che, in regola con l'invio alla Cassa delle comunicazioni reddituali (Modello 5) e con il versamento dei contributi, per infortunio o malattia, insorto o verificatosi in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare in modo assoluto l'attività professionale per almeno due mesi continuativi.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

Visita la rubrica

Iscrizione alla newsletter CFnews.it

Per iscriverti alla newsletter inserisci la tua email nel campo di input qui sotto ed assicurati di aver confermato la lettura dell'Informativa.