Gravidanza a rischio, indennità di assistenza e indennità di maternità
Sappiamo che anche all'avvocato donna, in caso di maternità, viene riconosciuta la relativa indennità che “copre” i due mesi prima del parto ed i tre mesi successivi al parto.
Sappiamo che anche all'avvocato donna, in caso di maternità, viene riconosciuta la relativa indennità che “copre” i due mesi prima del parto ed i tre mesi successivi al parto.
Gli articoli 6 e 12 del D.L. 132/1994, convertito nella L. 162/2014, disciplinano le ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
Poiché in sede di applicazione di tali nuove disposizioni normative sono emerse delle difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile, il Ministero dell'Interno è di recente intervenuto con la circolare n. 6/15 del 24.04.2015 contenente alcune puntualizzazioni e chiarimenti che andiamo ad esaminare.
Il 18 luglio scorso si è svolta in seno al Comitato dei Delegati la discussione generale sul nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza. E’ già calendarizzato per settembre un incontro con gli ordini e con le associazioni di categoria per un confronto diretto e perché da questo possano trarsi ulteriori spunti e suggerimenti.
Siamo alle solite. L’ennesima prova, qualora ve ne fosse ancora bisogno, della discrasia tra chi pensa, attua ed impone le riforme, inaudita altera pars, e chi, dimostrando maggiore saggezza e buona conoscenza del territorio e delle problematiche connesse, cerca in tutti i modi, anche se con alterne fortune, di contrastarne l’attuazione.
E’ quanto è successo relativamente alla recente riforma della cd. “geografia giudiziaria” che dal 13 settembre scorso ha rivoluzionato, appunto, la distribuzione territoriale dell’amministrazione della giustizia.
Il nuovo ordinamento professionale (Legge 247/2012), all’art. 21 comma 8, dispone che “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. La legge 247/2012 è entrata in vigore il 2 febbraio 2013, sicché, da tale data, ogni iscritto Albo è “potenzialmente” iscritto Cassa salvo quanto disposto dall’emanando regolamento che, ai sensi del comma 9 del citato articolo, Cassa Forense si appresta a deliberare.
Come è ormai noto, l’iscrizione alla nostra Cassa di Previdenza è obbligatoria solo quando l’avvocato abbia raggiunto uno dei limiti reddituali (IRPEF o IVA) stabiliti dal Comitato dei Delegati. Limiti che oggi sono fissati in €. 10.300,00 circa quale limite di reddito ai fini IRPEF ed €. 15.300,00 circa quale limite del volume d’affari ai fini IVA.
Ciò significa che fin tanto che il nostro reddito e il nostro volume d’affari si mantengono al di sotto di questi limiti l’iscrizione alla Cassa rimane facoltativa.
In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.