L'iscrizione dell'avvocato ultraquarantenne

di Massimo Carpino

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Questa regola però provoca spesso brutti scherzi. E non mi riferisco al caso del collega che, superato anche uno dei limiti reddituali, si sia dimenticato di presentare tempestivamente domanda di iscrizione alla Cassa (pericolo che oggi, con l’esclusività dell’invio telematico del Modello 5, sembra essere scongiurato atteso che il sistema ti avverte dell’obbligo di iscrizione).
Mi riferisco invece al collega che, non iscritto Cassa, abbia raggiunto i limiti reddituali che determinano l’iscrizione obbligatoria solo dopo aver compiuto i quarant’anni di età. Lo stesso discorso vale, ovviamente, per il collega che decida, pur non avendone l’obbligo, di iscriversi alla Cassa dopo aver compiuto i quaranta anni.
Il professionista che si iscrive alla Cassa - sua sponte ovvero per obbligo - con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età è infatti escluso dai trattamenti di pensione di inabilità, pensione di invalidità e dalla pensione indiretta ai suoi eredi. Ricordiamo inoltre che il professionista ultraquarantenne non può neppure avvalersi della iscrizione retroattiva.
Gli è data comunque la possibilità di accedere a queste forme di previdenza purché la richiesta sia fatta all’atto dell’iscrizione ed al costo di una speciale contribuzione.
Prevede infatti l’articolo 14 della Legge 141/1992 che l’avvocato che si iscrive con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età, per riservarsi il diritto di accedere alla pensione di inabilità, a quella di invalidità, ovvero vuole assicurare ai suoi eredi la pensione indiretta, deve pagare alla Cassa il doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dovuti per l’anno di presentazione della domanda e moltiplicati per il numero di anni intercorrenti tra quello di compimento del trentanovesimo anno di età e l’anno anteriore alla decorrenza dell’iscrizione, entrambi inclusi.


Un esempio pratico: domanda di iscrizione di avvocato 42enne presentata nel 2012; contributo soggettivo minimo dovuto quest’anno €. 2.440,00; contributo integrativo minimo dovuto quest’anno €. 660,00; numero di anni intercorrenti tra il 39° e l’anno anteriore alla decorrenza dell’iscrizione: 3; speciale contribuzione dovuta €. 18.600,00 (2.440,00 + 660,00 x 2 x 3).
I benefici cui accede il professionista che si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 14 Legge 141/92 sono i seguenti:

  • per le pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta agli eredi, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del 40° anno di età, ma ai soli fini del completamento dell’anzianità minima necessaria a conseguire i diversi trattamenti pensionistici, e semprechè sussistano tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (5 anni per l’inabilità e l’invalidità e 10 anni per l’indiretta);
  • per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione speciale valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione.

In ogni caso gli anni per i quali si è versata la contribuzione speciale non rientrano nel calcolo dell’importo della pensione.
Il professionista che intende accedere alla speciale disciplina di cui all’art. 14 in commento deve dichiararlo, a pena di decadenza, contestualmente alla domanda di iscrizione ed effettuare il pagamento della speciale contribuzione in un'unica soluzione entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda.
Tuttavia nello stesso termine il professionista può richiedere che il pagamento del dovuto sia rateizzato in tre annualità, ma in tal caso saranno dovuti gli interessi.

Avv. Massimo Carpino - Delegato di Cassa Forense

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