Nuovo Regolamento sull'assistenza

di Lucio Stenio de Benedictis - Massimo Carpino

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Un nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza rientra fra quei provvedimenti che il Comitato dei Delegati deve adottare per sostenere gli iscritti in un momento di gravissima crisi, prevedendo un sistema più duttile e flessibile di aiuti, procedure più snelle per l’erogazione delle provvidenze, interventi da coordinare con quelli comunitari e statali.
La riforma si pone allora come una esigenza imprescindibile per attuare forme di assistenza nuove ed efficaci.
Fin dal suo insediamento l’apposita Commissione costituita in seno al rinnovato Comitato dei Delegati si è posta l’obiettivo di predisporre in tempi brevissimi la bozza del nuovo Regolamento, peraltro valorizzando il lavoro della precedente Commissione la quale era partita da un’indagine (svolta con la collaborazione del prof. Michele Raitano dell’Università “La Sapienza”) che aveva offerto un quadro fedele dell’avvocatura e un’analisi dei profondi cambiamenti intervenuti nella professione negli ultimi venti anni: crescita esponenziale del numero degli iscritti; notevoli differenze reddituali; espansione numerica di quanti appartengono alla fascia a più basso reddito (con consistente quota al di sotto della soglia di povertà); rilevanti differenze di reddito fra i più anziani e i più giovani e fra gli uomini e le donne (che guadagnano circa la metà, indipendentemente dall’età e dalla collocazione geografica).
L’analisi svolta ha evidenziato la necessità di una diversa e migliore utilizzazione dei fondi destinati all’assistenza, soprattutto in un momento come quello attuale in cui larga parte dell’avvocatura, attanagliata dalla crisi economica, chiede interventi a sostegno della professione.


La Commissione, pertanto, senza trascurare le tradizionali forme di assistenza c.d. “passiva” (prestazioni in caso di bisogno, a sostegno della salute o in caso di calamità naturali), ha individuato una nuova platea di beneficiari e, conseguentemente, ha programmato a favore della fascia più debole dell’avvocatura nuovi e duttili interventi di welfare “attivo” a sostegno del reddito e della professione.
Nel nuovo Regolamento, in base alle richieste di welfare sono state così individuate cinque macro-aree di intervento:
1. prestazioni in caso di bisogno;
2. prestazioni a sostegno alla famiglia;
3. prestazioni a sostegno alla salute;
4. prestazioni a sostegno alla professione;
5. prestazioni per spese funerarie.

Prestazioni in caso di bisogno

Sono previste per aiutare gli iscritti che, per fatti e circostanze di rilevante entità, vengano a trovarsi in condizione di non poter far fronte a fondamentali esigenze di vita e risultano così suddivise:

a) Erogazioni in caso di bisogno individuale

Il trattamento è riservato agli iscritti alla Cassa e ai titolari di pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità, inabilità, indiretta o di reversibilità che vengano a trovarsi in una situazione di temporanea indigenza (tale da non potervi far fronte con mezzi propri) derivante da un evento improvviso, non causato da comportamento volontario e prevedibile.

b) Trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia ultraottantenni

Il beneficio, consistente nell’erogazione di una somma di denaro, è riservato agli avvocati che abbiano compiuto ottanta anni e siano stati iscritti alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età. Si tratta di un aiuto (reiterabile una sola volta) ad avvocati con redditi bassi, a favore dei quali è preferibile erogare servizi che non generino aspettative di tipo previdenziale. L’importo dell’erogazione, determinato annualmente dal Comitato, non può superare quello della pensione minima.

c) Trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ultrasettantenni con invalidità civile al 100%

Iltrattamento, consistente nell’erogazione di una somma di denaro determinata annualmente dal Comitato, è riservato agli avvocati ultrasettantenni iscritti alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età con invalidità civile non inferiore al 100% e che non siano titolari di assegno di accompagnamento.


Prestazioni a sostegno della famiglia

Le prestazioni sono così suddivise:

a) Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti

Consistono nella corresponsione di una somma di denaro determinata annualmente dal Comitato. Il beneficio è riservato agli iscritti (un solo beneficiario per nucleo familiare) che assistano in via esclusiva il coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e non ricoverati a tempo pieno.

b) Borse di studio per gli orfani degli iscritti

Sono corrisposte ai figli di iscritti deceduti che, di età inferiore ai 26 anni e titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, frequentino la scuola primaria, quella secondaria o l’università e istituti equiparati.
La provvidenza consiste nell’erogazione di una somma di denaro fissata in € 500,00 per la scuola primaria, € 800,00 per le scuole secondarie ed € 1.000,00 per università o istituti equiparati.
Per avere diritto all’erogazione il beneficiario, oltre ai requisiti reddituali (indicatore ISEE non superiore ad € 30.000,00), dovrà essere in regola con il corso di studi frequentato (per la scuola secondaria di 2° grado non dovrà essere stato respinto più di una volta nel quinquennio e per il corso universitario dovrà aver superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico.

c) Borse di studio per i figli degli iscritti

Al trattamento, finalizzato a favorire la prosecuzione degli studi di meritevoli e meno abbienti, si accede in base a bando annuale. E’ riservato a figli degli iscritti che siano studenti universitari, di età non superiore a 26 anni e che abbiano sostenuto almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media non inferiore a 27/30 e in presenza di un indicatore ISEE non superiore ad € 30.000,00.

d) Altre provvidenze a sostegno della genitorialità

Sono state ipotizzate provvidenze, da deliberarsi da parte del Comitato su proposta del CdA, che possono riguardare interventi diretti o cofinanziamenti (integrazione di fondi europei o di enti territoriali) per l’accudimento di minori (rette degli asili nido, costo di baby-sitter, colf, etc.) o per il sostegno alla genitorialità.


Prestazioni a sostegno della salute

Oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici, è stata prevista la possibilità di estensione volontaria della copertura, con oneri a carico dell’iscritto, anche per ulteriori prestazioni o a favore dei familiari conviventi.
E’ stata anche ipotizzata, se conveniente, l’erogazione diretta del trattamento da parte della Cassa attraverso la costituzione di una società di mutuo soccorso ovvero stipulando una polizza collettiva con primaria compagnia di assicurazioni.
Onde consentire agli iscritti di beneficiare di facilitazioni e sconti sui trattamenti di cui necessitino, potranno essere stipulate convenzioni da parte della Cassa per servizi e/o prestazioni in case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche, etc.
Una novità è rappresentata dalla previsione di polizze long term care e polizze infortuni che permetterebbero la copertura integrale dell’assistenza socio-sanitaria.
Ulteriore e significativa novità è rappresentata da convenzioni, senza oneri a carico della Cassa, per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi (art. 11 quatordecies, co. 12, D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005) ai quali potrebbero far ricorso quegli iscritti (soprattutto senza eredi) interessati ad assicurarsi durante la vecchiaia somme sufficienti a garantire un’adeguata assistenza e migliori condizioni di vita.

Prestazioni a sostegno della professione

Sono suddivise in due sottocategorie:

a)   iniziative a favore della generalità degli iscritti

assistenza indennitaria;
convenzioni stipulate al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della professione;
assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali;
agevolazioni per l’accesso al credito;
agevolazioni per la concessione di mutui;
agevolazioni per l’accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione


b)   iniziative a favore dei giovani

agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento dello studio professionale;
organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti;
borse di studio per l’acquisizione del titolo di specialista.
Per l’assistenza indennitaria, la Commissione, confermando il trattamento a favore degli iscrittinon pensionati, che per infortunio o malattia abbiano sofferto un danno incidente in modo transitorio e assoluto sull’attività professionale, ha ritenuto di apportare significative modifiche al regolamento vigente riducendo da tre a due mesi il periodo minimo di inattività e prevedendo una diaria giornaliera (con esclusione dell’indennizzo per i primi 30 giorni di malattia o infortunio) pari 1/365 della media dei redditi risultanti dai modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l’evento (o dalle prime dichiarazioni se l’iscrizione è inferiore a tre anni) con il limite massimo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi e per una durata non superiore a 335 giorni.
La prescrizione garantisce maggiore equità sia perché il trattamento è legato al reddito professionale e non più al minimo pensionistico (così evitando che si possa percepire un’indennità superiore o inferiore al reddito effettivo) sia perché l’indennità mensile è stata trasformata in diaria giornaliera (così eliminando evidenti disparità di trattamento fra chi anche per pochi giorni non raggiungeva il termine minimo di inattività e chi lo superava di un solo giorno) sia perché i tempi di degenza e di guarigione si sono generalmente ridotti grazie alle più efficienti terapie mediche e alle innovative tecniche chirurgiche.
Al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della professione sono state ipotizzate convenzioni che la Cassa potrà stipulare a favore degli iscritti.
Tra esse, al solo fine esemplificativo, si possono prevedere convenzioni per la stipula di assicurazioni professionali, per l’apertura di conti bancari, per l’acquisto di mobili, attrezzature e quant’altro necessario all’esercizio dell’attività professionale.


Con il trattamento relativo all’assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali si intende dare sostegno a quegli iscritti che abbiano subito danni agli immobili e/o ai beni strumentali incidenti sulla loro attività professionale in conseguenza di un evento calamitoso dichiarato dalle competenti autorità.
L’agevolazione per l’accesso al credito (di scopo) è riservata a tutti gli iscritti non pensionati che potranno beneficiare di tassi agevolati su finanziamenti finalizzati all’allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista.
A favore degli stessi beneficiari sono anche previsti mutui a tassi agevolati per i quali la Cassa potrà farsi garante nei confronti dell’istituto erogante o contribuire al pagamento in tutto o in parte degli interessi.
A favore dei pensionati sono invece previste agevolazioni per l’accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione.
Per favorire l’ingresso dei giovani di età inferiore ai quaranta anni nella professione e per migliorarne la preparazione sono previsti bandi istitutivi per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento dello studio professionale, per la partecipazione a corsi qualificanti (destinati all’acquisizione di tecniche e competenze, anche nell’organizzazione dello studio) e per borse di studio per il conseguimento del titolo di specialista.
Per l’erogazione dei mutui di scopo o dei crediti agevolati sopra menzionati la Cassa potrà farsi garante nei confronti dell’istituto erogante o contribuire al pagamento in tutto o in parte degli interessi, secondo le condizioni e i requisiti che saranno specificati nei bandi istitutivi.


Prestazioni per spese funerarie

Consistono in un rimborso erogato a favore dei prossimi congiunti (compreso il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia) dell’iscritto deceduto.
La Commissione, nell’intento di contenere l’onere complessivo di tale provvidenza ha ritenuto di determinare in €.4.000,00 l’importo massimo del contributo (che potrà essere variato con delibera del Comitato dei Delegati) da liquidarsi in base a fatture giustificative delle spese sostenute e di vincolare l’erogazione a limiti reddituali dell’iscritto defunto.

Tipologie reddituali

Il Regolamento, oltre a precisare che per reddito professionale si intende quello dichiarato dall’iscritto ai fini IRPEF e comunicato con il modello 5 o quello accertato dall’Amministrazione Finanziaria in via definitiva, fa più volte riferimento nell’erogazione delle provvidenze all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), definito dall’art.5 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 24/2011.
E’ questa una delle innovazioni che maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento poiché l’ISEE è lo strumento più corretto per la valutazione economica di coloro che richiedono prestazioni di natura assistenziale, essendo calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e sulla base delle informazioni raccolte con il modello Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) e di quelle disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
Dalla discussione generale che già si è svolta in seno al Comitato dei Delegati sono emersi utili elementi per ulteriori modifiche ed integrazioni così come altri spunti potranno trarsi dal confronto con gli ordini e le associazioni di categoria che si svolgerà in settembre. Tutto ciò consentirà agli organi di Cassa Forense di adottare uno strumento nuovo e moderno rispondente alle mutate esigenze dell’avvocatura.

Avv.ti Lucio Stenio de Benedictis e Massimo Carpino

Delegati di Cassa Forense

 

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