Regolamento dell'Assistenza
07/03/2017
Stampa la paginaL’assistenza può essere erogata anche se l’iscritto, successivamente all’evento medesimo, abbia cessato l’attività professionale o sia deceduto (l’indennità in tal ultimo caso verrà erogata agli eredi).
La domanda di assistenza indennitaria deve essere inoltrata alla Cassa, a pena di decadenza, nel termine di due anni dall'insorgere della malattia o dall'infortunio.
A seguito della domanda l'accertamento del requisito del mancato svolgimento dell'attività professionale in maniera assoluta, determinato dalla patologia o dall'infortunio denunciati, è demandato ad un medico nominato dalla Cassa.
Sulla base della relazione medica, per il periodo in essa accertato, viene riconosciuta all'iscritto una indennità giornaliera pari ad 1/365 della media dei redditi risultanti dai modelli 5 degli ultimi tre anni antecedenti la malattia o l'infortunio. Se l'avvocato è iscritto da meno di tre anni l'indennità è commisurata tenendo conto delle sue ultime dichiarazioni. C’è però un limite sia in caso di redditi alti che in caso di redditi bassi o pari a zero. Infatti, se l’avvocato ha redditi molto alti, la misura dell’indennità trova il suo limite massimo giornaliero indennizzabile in 1/365° del tetto pensionabile dell’anno precedente l’evento mentre, ove l’avvocato abbia prodotto redditi molto bassi, pari a zero o negativi, l’indennità giornaliera non potrà essere inferiore ad 1/365° della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello del verificarsi dell'evento.
In ogni caso l'indennità di assistenza non può essere riconosciuta per più di 365 giorni.
E’ stato previsto che, nei casi di infortunio o malattia particolarmente gravi (sempre che determinino l'assoluta impossibilità all'esercizio della professione per più di due mesi), la Giunta Esecutiva può concedere, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo e ciò nelle more della procedura di nomina del medico o della trasmissione della sua relazione alla Cassa.
L'indennità di assistenza non è cumulabile con i trattamenti pensionistici. Ciò significa, per esempio, che non ne ha diritto chi è già titolare di pensione di invalidità ovvero la cui decorrenza coincida in tutto o in parte con il periodo indennizzabile. In caso di coincidenza solo parziale l'iscritto avrà diritto alla indennità di assistenza solo per il periodo che va dal verificarsi dell'evento sino al giorno di decorrenza della pensione di invalidità.
L'indennità di assistenza non è cumulabile con l'indennità di maternità (ricordiamo per inciso che spetta anche per il caso di aborto o adozione) che, come è risaputo, “copre” i tre mesi prima del parto ed i due mesi successivi al parto. Ciò significa che, nel caso di gravidanza a rischio, per la quale la collega non può ovviamente svolgere in maniera assoluta l'attività professionale, l'eventuale indennità di assistenza potrà essere riconosciuta solo per il periodo antecedente al periodo “coperto” dalla indennità di maternità, ossia fino a tre mesi antecedenti al parto.
I dati in possesso della Cassa, raccolti sulla base delle domande che quotidianamente pervengono, ci dicono che aumentano in maniera esponenziale le patologie oncologiche in soggetti relativamente giovani e quelle cardiache.
Con le modifiche apportate al'istituto in commento, anche sotto il profilo dell'obbligo di definizione del procedimento entro 90 giorni, Cassa forense ha voluto rendere più snella e veloce la procedura per l'erogazione dell'indennità così da poter consentire al collega, che per infortunio o malattia non ha potuto svolgere l'attività in maniera assoluta per più di due mesi con conseguenze spesso disastrose sulla professione, quanto meno di linitare il danno economico subìto.
Avv. Massimo Carpino - Componente Commissione Prestazioni Assistenziali di Cassa Forense