Il nuovo ruolo dell’avvocato in mediazione e non solo (Cass. 27/3/2019 n. 8473)

di Pier Giorgio Avvisati

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La recente sentenza della Suprema Corte del 27/3/2019 n. 8473 è stata da più parti esaminata per le importanti questioni affrontate e relative: alla necessità nel procedimento di mediazione obbligatoria della comparizione personale delle parti davanti al mediatore assistite dal difensore; alla possibilità di farsi sostituire, per la parte, da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente coincidente con il difensore che l’assiste nella procedura purché dotato di apposita procura; al problema se per la realizzazione della condizione di procedibilità sia sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro al mediatore la indisponibilità a procedere oltre.

Vi è però, all'interno della perspicua motivazione, un importante riferimento alla nuova figura professionale dell’avvocato in mediazione dotato di nuove competenze, di quelle che si suole definire soft skills (competenze trasversali).

Osserva la Suprema Corte che “la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell’avvocato, con l’affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali, che “rappresenta” la parte nel processo, l’avvocato esperto in tecniche negoziali che “assiste” la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”.

E’ ben di più di un semplice obiter dictum, perché riafferma, nel solco di quella che è stata definita la cultura dei nuovi saperi, la insufficienza della mentalità e dell’armamentario tradizionali.

E’ necessario un nuovo paradigma con cui pensare il sapere giuridico e il ruolo stesso del giurista.

La centralità in tale modello non può essere più dettata solo dalla regola giuridica creata dal diritto, e da adattare al caso concreto, che diviene uno, ma non certo l’unico, fra gli strumenti e criteri utilizzabili per la composizione degli interessi e per la soluzione dei conflitti, dovendo il focus valutativo accentrarsi sull'individuo e sulle reali utilità, non sempre solo di tipo giuridico, ma anche economico e personale.

Il giurista moderno non potrà non acquisire abilità ulteriori che gli permettano anche di scegliere la soluzione all'interno di un sistema di tutele differenziate, occorrendo appunto quelle competenze definite dalla S.C. di tipo relazionale e umano per consentire all'avvocato di essere, a seconda delle necessità, un abile negoziatore oltre che un bravo difensore in giudizio.

Avv. Pier Giorgio Avvisati Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina


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