Obbligo delle parti di attivare la mediazione demandata anche in presenza di una mediazione gia’ esperita ante causam
04/06/2026
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La mediazione demandata ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 può essere legittimamente disposta dal Giudice anche dopo un precedente tentativo di mediazione obbligatoria concluso negativamente. Il Tribunale di Latina valorizza la natura non alternativa ma complementare dei due modelli, fondati su presupposti differenti, chiarendo che l’ordine giudiziale di mediazione costituisce autonoma condizione di procedibilità. L’inerzia delle parti, entrambe onerate, comporta l’improcedibilità della domanda, rafforzando la funzione evolutiva e sostanziale della mediazione nel processo civile.
La sentenza del Tribunale di latina 9/4/2026 n. 736 affronta con motivazione nitida e convincente una tematica fondamentale nel rapporto tra mediazione obbligatoria svolta ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 (nel caso di specie avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria) e mediazione demandata ex art. 5–quater medesimo decreto.
Nell’interessante fattispecie le parti avevano già esperito ante causam una mediazione conclusasi negativamente per mancata adesione della controparte ed il Tribunale, a seguito della emersione dall’elaborato peritale di difformità edilizie sul bene oggetto di divisione, disponeva la mediazione demandata ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 senza che le parti, entrambe onerate, provvedessero in tal senso.
Veniva quindi dichiarata la improcedibilità della domanda proposta sul presupposto che l’esperimento della mediazione prima del giudizio non sia minimamente preclusiva per il Giudice della possibilità di disporre successivamente una nuova mediazione sulla scorta di una sua valutazione discrezionale e alla luce dei parametri previsti dall’indicato art. 5-quater.
Particolarmente condivisibile appare la ricostruzione operata dal Tribunale laziale dei due modelli diversi di mediazione che non possono certo ritenersi alternativi e che anzi, come nel caso di specie, in quanto basati su diversi presupposti, vengono a coesistere nel medesimo procedimento. Proprio per questo la eccezione avanzata da parte attrice dell’avvenuto esperimento del procedimento ante causam non è stata ritenuta fondata con argomentazione lineare, che valorizza l’istituto nella sua dinamica evolutiva che ne consente la applicazione concreta “al fine di consentire alle parti di trovare uno spazio adeguato a valutare seriamente e responsabilmente le reciproche opportunità di definizione negoziale della controversia”.
Mentre nella mediazione obbligatoria, infatti, il legislatore ha individuato l’oggetto della controversia indicando le materie previste, in quella demandata la “mediabilità” deriva da una valutazione discrezionale del Giudice sulla base dei parametri indicati dalla normativa al ricordato art. 5 – quater ed essa “può essere disposta anche in caso di controversie rispetto alle quali la mediazione non è prevista ex lege”.
In questa prospettiva di valorizzazione della finalità nobile della procedura, non può essere ostativo l’eventuale avvenuto esperimento della mediazione in precedenza, né le parti sono legittimate a svolgere alcuna valutazione discrezionale ulteriore rispetto a quella del Giudice, essendo “obbligate ad esperire tale tentativo di conciliazione” costituente quindi condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale.
Dove la “spinta gentile” appare ancora più consigliabile è proprio laddove una definizione giudiziale appaia “insoddisfacente in relazione agli interessi delle parti che solo fuori del processo potevano trovare una possibile composizione del conflitto”.
Non quindi un mero adempimento formale, ma uno strumento utile da applicare in modo calibrato in relazione alle esigenze concrete che la disputa tra due o più parti presenta, anche dopo un precedente tentativo concluso negativamente. Se, successivamente all’avvio del processo il Giudice, alla luce delle emergenze processuali, rileva la opportunità che le parti potrebbero nella loro autonomia negoziale ottenere un risultato migliore di quello derivante da una pronuncia giudiziale, che risulterebbe di scarsa soddisfazione per i loro reali interessi, l’invio in mediazione domandata appare frutto di una visione ponderata e non statica della mediazione.
In un sistema effettivamente orientato verso tutele differenziate che consentano, una volta entrati nel conflitto, di uscirne senza rimanerne bloccati, il Magistrato può ordinare alle parti di percorrere la via della mediazione demandata con una flessibilità che ne consente nuovamente l’utilizzo anche se in precedenza inutilmente esplorata. Se poi le parti in giudizio, entrambe onerate, restano inerti e rifiutano di coltivare i loro interessi “che solo fuori dal processo potevano trovare una possibile composizione del conflitto”, ne deriva la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.
L’unica valutazione discrezionale, come osserva il Tribunale nel caso, è quella svolta dal Giudice senza alcuna ulteriore considerazione delle parti che restano obbligate all’esperimento della procedura che lo stesso legislatore qualifica come condizione di procedibilità.
La responsabilità delle parti (guidate consapevolmente da avvocati esperti nella materia) non può consentire, senza conseguenze coerenti, di rifiutare l’opportunità offerta dal Magistrato di cercare attraverso quell’effettivo confronto predicato dalla normativa la composizione negoziale della controversia cooperando (parti e avvocati che le assistono) “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.