Cassazione: l’effettivo esperimento della mediazione e il cumulo di assistenza e rappresentanza

di Pier Giorgio Avvisati - Manuela Zanussi

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La pronuncia della Cassazione n. 9608/2026 consente di rileggere in chiave sistematica il concetto di effettivo svolgimento della mediazione. Pur confermando che la comparizione di una sola parte può integrare la condizione di procedibilità, emerge un richiamo più ampio al dovere di cooperazione in buona fede e lealtà. La mediazione non può ridursi a un adempimento formale, ma deve preservare la sua funzione sostanziale di confronto reale e di ricostruzione del dialogo, soprattutto alla luce dell’evoluzione normativa successiva alla riforma Cartabia.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9608 del 15.4.2026 che si è già commentato in una sua prima parte  merita un ulteriore approfondimento anche per quanto in essa contenuto con riferimento, al di là del thema decidendum concernente il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la comparizione di una sola parte al primo incontro, a cosa possa intendersi in via sistematica per effettivo svolgimento della mediazione.

Chiarito infatti che dalla mancata comparizione della parte chiamata non si determina alcuna improcedibilità, purchè in presenza di quella attivante, potendosi determinare le sole sanzioni ex artt. 8 comma 4-bis e 12-bis d.lgs. n.28/2010, resta da indagare il parallelo tema di quando si possa ritenere di fatto svolta la procedura, non già al contrario confinata nel ruolo di mero adempimento burocratico.

In questo senso occorre misurarsi, e ciò vale sia per le parti sia per gli avvocati che le assistono, con quanto si richiede perché possa ritenersi svolto quel confronto effettivo richiesto dalla normativa vigente.

A ben vedere, il principio di diritto affermato, sulla cui base viene rigettato il motivo che ha censurato la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui essa “ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda”, consente forse anche la lettura di un “sottotesto” di completamento.

Laddove, infatti, esso scolpisce che nel caso di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice ex d.lgs. 28 del 2010 “la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento e non al mero avvio formale dello stesso”, permette di andare oltre il principio della necessaria comparizione almeno di una sola parte al primo incontro personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.

In altri termini, proprio detto richiamo “all’effettivo esperimento del procedimento e non al mero avvio formale dello stesso” nella piena condivisione della invocata necessità della comparizione di almeno una delle parti, consente di gettare lo scandaglio sul richiamo che l’art. 8 n. 6 compie, quanto alle parti e agli avvocati che le assistono, alla necessaria condotta di cooperazione “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”; ovviamente ciò vale nell’ipotesi in cui ci sia la possibilità di misurarsi a seguito della presenza di entrambe o di tutte le parti.

Una lettura sistematica della apprezzabile pronuncia, quindi, permette di interrogarsi sulla invocabilità di un effettivo confronto -una volta che la condizione di procedibilità sia ritenuta perfezionata con la comparizione anche di una sola parte al primo incontro- come puntualizzato dalla Suprema Corte che, proprio nel principio affermato nel corpo del provvedimento, riconosce che la parte onerata dell’attivazione del procedimento e che sia comparsa può, “all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale”. Il caso a quo, però, va ricordato che atteneva a un primo incontro informativo come ere vigente ante giugno 2023 e quindi ante Riforma Cartabia.

La comparizione delle parti (rectius di almeno una di esse) era quindi nella normativa ratione temporis applicabile sufficientemente necessaria perché si perfezionasse la condizione di procedibilità richiesta dalla normativa e la mancata presenza di quella chiamata non poteva di certo paralizzare l’accesso alla giurisdizione, pur determinando sanzioni sostanziali e processuali.

Resta da chiedersi oggi però nella vigenza di un più profondo e serio positivo obbligo di cooperazione, per un inquadramento di principio che vada oltre il tema rimesso all’esame della Suprema Corte, quando possa considerarsi realizzato quell’effettivo esperimento e confronto ispirato a buona fede e lealtà che deve coinvolgere ove possibile le parti e i loro avvocati che le assistono per non incorrere nel rischio di una mediazione che possa ridursi a mero adempimento formale.

Appare infatti agli scriventi potersi leggere tra le trame della pronuncia il più alto e nobile intendimento sotteso alla procedura elettiva di giustizia consensuale: la ratio di pacificazione sociale e di riattivazione della comunicazione interrotta tra le parti, che vengono facilitate a ricostituire pattiziamente vincoli fiduciari, al fine di far riacquisire loro la responsabilità e la scelta della propria autodeterminazione consapevole e matura.

Diversamente la mediazione rischierebbe di essere confinata in un ambito angusto che ne limiterebbe le enormi potenzialità connesse alla effettività dell’istituto e al suo reale e consapevole esperimento con la partecipazione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante sostanziale munito di poteri negoziali, sostanziali e speciali.

Di rilievo, in questa prospettazione, anche la “distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste” con la precisazione che “la comparizione del solo avvocato, ancorchè munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità”.

Il riferimento sembrerebbe inteso alla procura ad litem, visto che nella medesima pronuncia si precisa che al primo incontro di mediazione “la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità”.

La pronuncia si inserisce infatti nel solco dell’illuminante sentenza 8749 del 2019 che aveva già detto, con ancora condivisibile approccio, che il cumulo in capo all’avvocato del potere di assistenza tecnica e di rappresentanza sostanziale della parte “non è auspicato”, pur potendosi ritenere nel quadro attuale certamente possibile in difetto di previsione normativa contraria.

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