Cassa Forense ha deliberato l'abolizione del contributo integrativo minimo dal 2018 al 2022: la parola ai Ministeri vigilanti

di Giulio Pignatiello - Nicolino Zaffina

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In sostanza la nuova normativa, limitatamente al quinquennio 2018/2022, estenderà il beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo a tutti gli iscritti, senza distinzione alcuna, mentre la normativa vigente riserva il beneficio medesimo alle seguenti categorie:

  • Praticanti avvocati iscritti alla Cassa;
  • Avvocati nei primi cinque anni di iscrizione alla Cassa;
  • Pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività;
  • Iscritti beneficiari dell’esonero temporaneo ex art. 10 del Regolamento di attuazione della L. 247/2012.

Di conseguenza, una volta che la nuova normativa sarà vigente, nessun iscritto sarà tenuto al pagamento del contributo integrativo minimo mentre, come già avviene per le quattro categorie sopra indicate, sarà regolarmente dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume di affari Iva dichiarato con il mod. 5 (di fatto ogni iscritto ri-verserà alla Fondazione quanto già esposto in fattura e corrisposto dai clienti a tale titolo). In termini di minori introiti per la Fondazione nulla cambierà dunque con riferimento:


  • agli iscritti già fruitori dell’esonero (le quattro categorie sopra citate) che, in sede di autoliquidazione, continueranno a ri-versare a Cassa Forense il solo 4% del volume d’affari Iva dichiarato;
  • agli iscritti che negli anni in questione (2018-2022) produrranno un volume d’affari IVA annuo superiore a 17.700 euro circa. Queste categorie di iscritti, in pratica, anziché anticipare “in acconto” il contributo integrativo minimo e ri-versare in autoliquidazione, “a saldo” e sulla sola eccedenza (ossia al netto del contributo integrativo minimo già anticipato) il 4% corrisposto loro dai clienti, ri-verseranno a Cassa Forense, in sede di autoliquidazione, il 4% dell'intero volume d’affari Iva dichiarato.

La misura adottata invece, dopo la sua approvazione, comporterà minori oneri previdenziali per le coorti di avvocati più deboli e disagiate, ossia per coloro che produrranno volumi d’affari inferiori ad euro 17.700 circa (in larga parte donne e giovani). Il minore esborso sarà di importo variabile per ogni singolo iscritto e dipenderà, essenzialmente, dal volume d’affari prodotto e dichiarato nelle cinque annualità a venire (in misura inversamente proporzionale al volume d’affari). Per completezza d’informazione, va poi evidenziato che la modifica regolamentare adottata, una volta in vigore, avrebbe inciso e non poco anche su alcuni istituti previdenziali “facoltativi”, quali il “riscatto” ed il beneficio per “l’iscrizione degli ultraquarantenni” (art. 4 del Regolamento attuazione art. 21), i cui oneri vengono calcolati anche con riferimento al contributo integrativo minimo dell’anno in cui l’iscritto effettua la richiesta. Soprattutto per evitare disparità di trattamento tra chi ha già esercitato tali facoltà (e magari corrisposto il relativo onere) o, stante il corrispondente onere ha rinunziato a farlo ed è decaduto (in riferimento all’iscrizione per gli ultra-quarantenni) e chi dovesse richiedere l’applicazione di tali istituti nel quinquennio di esonero del contributo integrativo minimo, il Comitato dei Delegati ha deliberato che, per il calcolo dell’onere di tali istituti, in tale quinquennio si terrà conto del contributo integrativo minimo dell’anno 2017, pari ad euro 710,00. Nei prossimi giorni le modifiche regolamentari approvate saranno formalmente trasmesse ai tre Ministeri co-vigilanti (Welfare - Giustizia - Economia), con l’auspicio che gli stessi provvedano alla loro celere e definitiva approvazione.

Avv. Giulio Pignatiello - Consigliere di Amministrazione Cassa Forense
Avv. Nicolino Zaffina - Consigliere di Amministrazione Cassa Forense


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