Esonero ex art. 10

di Giulio Pignatiello

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Sotto il profilo contributivo, in caso di accoglimento dell’esonero, restano comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sull’intero reddito professionale netto e sul volume d’affari IVA effettivamente prodotti (senza previsione di  riduzione della parte di contribuzione minima oggetto di esonero). Ne consegue che il “vantaggio”, in termini di minore contribuzione, sarà tanto maggiore quanto minore sarà il reddito professionale netto ed il volume d’affari Iva dell’iscritto e, quindi, che l’esonero sarà “pieno”, nel senso che riguarderà l’intera contribuzione minima, soggettiva ed integrativa, soltanto per gli iscritti con reddito professionale e volume d’affari Iva pari a zero o negativi
L’esonero, per eventi differenti, può essere chiesto per un massimo di tre annualità,  purchè almeno due degli eventi siano per maternità o adozione.
Tuttavia per aver diritto ad un successivo beneficio per maternità o adozione, l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto, continuativamente, da almeno tre anni al momento del nuovo evento.
L’esonero può essere chiesto espressamente qualora ricorrano i casi previsti dal c. 7 dell’art. 21 della legge 247/2012, ovvero:

  • in caso di maternità o nei primi due anni di vita del bambino;
  • in caso di adozione o nei successivi due anni dall’adozione;
  • in caso di avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
  • in caso di malattia che abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
  • in caso di comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia  accertato che ne derivi totale mancanza di autosufficienza.

L’istanza va presentata entro il 30 settembre dell’anno di esonero, tramite accesso riservato alla   propria posizione personale del  portale web  della Cassa, nella sezione "ISTANZE ON-LINE".
La Giunta Esecutiva della Cassa esamina e valuta le istanze tenendo conto della documentazione prodotta a corredo della richiesta di esonero:

  • per i casi di  maternità, con apposito certificato medico, se non già presente agli atti della Cassa in quanto già inoltrato per la definizione di istanza di indennità di maternità per lo stesso evento;
  • per i casi di  adozione, con apposito certificato dell’ingresso in famiglia, se non già presente agli atti della Cassa in quanto già inoltrato per la definizione di istanza di indennità di maternità per lo stesso evento;
  • per i casi di malattia, con apposita certificazione/dichiarazione del medico  che attesti sia la patologia e sia che la stessa abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro (da utilizzare l’apposito modello di dichiarazione proposto in sede di istanza on-line);
  • in caso di assistenza a congiunto o coniuge, con apposita dichiarazione del medico che attesti la patologia dalla quale ne derivi una situazione di mancanza di autosufficienza e autodichiarazione dell’iscritto per l’attività di assistenza continuativa (da utilizzare l’apposito modello di dichiarazione proposto in sede di istanza on-line).

L’iscritto che abbia inoltrato l’istanza di esonero può rinunziarvi fino a quando non gli sia pervenuta comunicazione del provvedimento della Giunta che lo abbia autorizzato.
dall’anno di introduzione del nuovo istituto sono state presentate, per l’anno 2014, n. 2.409 istanze, di cui 2.349 accolte favorevolmente dalla Giunta Esecutiva, per l’anno 2015, n. 3.580 istanze, di cui 3.456 accolte e per l’anno 2016, fino al 30/06/2016, n. 1.598 istanze di cui già 1.036 sottoposte all’esame della Giunta Esecutiva e deliberate favorevolmente. 

 

Avv. Giulio Pignatiello
Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense


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