Esonero ex art. 10: istruzioni per l'uso
25/09/2014
Stampa la paginaQuesta facoltà, però, è una specie di jolly che ogni avvocato iscritto alla Cassa può “giocarsi” per un solo anno nell’intero periodo di iscrizione all’Ente, salvo il caso di maternità per cui l’esonero può essere ripetuto fino a tre volte per eventi successivi.
L’istanza, per l’esonero dalla contribuzione minima, può essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi ordinari, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno.
L’istanza va presentata solo per via telematica, utilizzando l’apposita procedura, effettuando l’accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.
Le casistiche per cui è concesso l’esonero sono quelle previste nel 7° comma dell’art. 21 della L. 247/2012 e precisamente:
- avvocato donna in maternità e nei primi due anni di vita del bambino;
- avvocato donna in caso di adozione e nei primi due anni dall’entrata in famiglia del bambino;
- avvocato vedovo o separato affidatario in modo esclusivo della prole;
- avvocato affetto da malattia che ne abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
- avvocato che svolga comprovata e continuativa attività di assistenza per il coniuge o congiunti prossimi affetti da malattia da cui derivi totale mancanza di autosufficienza.
Attenzione però! L’esonero riguarda solo i contributi minimi dell’anno mentre resta l’obbligo dei versamenti in autoliquidazione, connessi al Mod. 5, in ragione del 14% dell’effettivo reddito e del 4% dell’effettivo volume d’affari prodotti indipendentemente dal reddito prodotto.Ciò significa che se l’esonero viene chiesto, ad esempio, per il 2014 ma il reddito e il volume d’affari che si andranno a dichiarare con il Mod. 5/2015 fossero superiori, rispettivamente ad € 19.857,00 (IRPEF) e ad € 17.500,00 (IVA) l’esonero dal pagamento del contributo minimo non comporterebbe alcun beneficio pratico ma sposterebbe solo di qualche mese il termine di pagamento dei contributi dovuti. E’ evidente che, in un caso del genere, l avvocato, non trovandosi in una reale situazione di bisogno, pagherebbe il dovuto.
Se, viceversa, il reddito e il volume d’affari fossero inferiori alle predette soglie, un beneficio, più o meno grande ci sarebbe, rispetto alla normale contribuzione dovuta.
Se, ad esempio, il reddito dichiarato per l’anno 2014 fosse di € 5.000 (sia per l’IRPEF sia per l’IVA) l’esonero dei contributi minimi comporterebbe comunque, il pagamento in autoliquidazione, in sede di mod. 5/2015, di € 700 per contributo soggettivo (14% di € 5.000) e di € 200 per contributo integrativo (4% di € 5.000).
E’ chiaro che il beneficio massimo per l’iscritto sarebbe nel caso di redditi e volumi d’affari pari a zero. In questo caso, infatti, si avrebbe valido l’intero anno ai fini previdenziali senza versare alcun contributo (14% di 0 = 0 e 4% di 0 = 0). Anche se il beneficio previsto è per un solo anno, questo è un grande passo effettuato da Cassa Forense a favore degli avvocati in seria, transitoria, difficoltà economica.
Avv. Immacolata Troianiello – Consigliere di Amministrazione
di Cassa Forense