Veloce statistica sulle domande di esonero 2014

di Immacolata Troianiello

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Questa facoltà è limitata ad una sola richiesta nell’intero periodo di iscrizione all’Ente, salvo il caso di maternità per cui l’esonero può essere ripetuto fino a tre volte per eventi successivi.
L’istanza può essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi ordinari, ovvero entro il 30 settembre dell’anno interessato, con riferimento ai medesimi dell’anno stesso.
Per il 2014, debutto dell’istituto, le domande presentate sono state 2.368 di cui 2.220 accolte, 22 respinte, 10 revocate con rinuncia e 116 ancora al vaglio degli uffici.
Qual è la statistica delle varie tipologie poste a base delle stesse?
La gran parte sono legate alla maternità, infatti ben 1.914 domande riguardano la nascita di un figlio al quale vanno aggiunte quelle per adozioni, in numero di 31 e affidamento, anch’esse 31.
Gli uffici hanno proceduto all’istruttoria raffrontando le prime con le istanze presentate in Cassa Forense per ottenere l’assegno di maternità. Si è verificato che non a tutte la e domande di esonero corrispondevano in precedenza la domanda per l’assegno di maternità!!!!!..... e sono state accolte ben 1.777 su 1.914.
Quelle respinte riguardano i casi in cui la nascita era avvenuta ancor precedentemente l’arco dei due anni entro i quali la norma consente di ottenere l’esonero.


Per la gravidanza infatti il periodo di tempo in cui si può richiedere lo stesso è molto ampio. L’avvocato può scegliere se chiederlo nel periodo di gravidanza oppure dopo la nascita del figlio fino a due anni. L’opportunità della scelta consente alla professionista di utilizzare in modo proficuo il beneficio, strettamente legato al reddito prodotto nell’anno di presentazione della domanda di esonero. Gli uffici richiedono che la domanda debba essere corredata da documentazione comprovante la nascita o la gravidanza.
Le domande presentate per malattia sono state 224, tutte accolte. Anche in questo caso in fase di istruttoria è stato verificato se l’avvocato aveva presentato domanda di assistenza ex art.18 (assistenza indennitaria), in tal caso, avendo già acquisito la documentazione necessaria, si è proceduto all’istruttoria, in mancanza è stata richiesta un’autocertificazione relativa allo stato di malattia.
Per l’assistenza al congiunto si è proceduto direttamente con l’autocertificazione. Anche in questo caso le domande sono state tutte accolte.
Questo nuovissimo istituto introdotto da CF nell’ambito della nuova politica di Welfare, ha mostrato già al suo debutto una forte valenza sociale di effettivo aiuto agli avvocati che affrontano un anno difficile e che nell’immediatezza del problema hanno un sollecito aiuto da C.f.
Purtroppo è da segnalare che non tutti gli esoneri otterranno l’effetto sperato dai richiedenti, in quanto lo spirito della norma non è stato sempre recepito. Infatti solo coloro che nell’anno 2014 hanno prodotto un reddito pari a zero o poco superiore avranno reali benefici. Gli altri pagheranno in ogni caso parte, anche consistente, del contributo minimo.


Memo per il 2015:
L’istanza va presentata entro il 30 settembre 2015 e solo per via telematica, utilizzando l’apposita procedura, effettuando l’accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.
Le casistiche per cui è concesso l’esonero sono quelle previste nel 7° comma dell’art. 21 della L. 247/2012 e precisamente:

  1. avvocato donna in maternità e nei primi due anni di vita del bambino;
  2. avvocato donna in caso di adozione e nei primi due anni dall’entrata in famiglia del bambino;
  3. avvocato vedovo o separato affidatario in modo esclusivo della prole;
  4. avvocato affetto da malattia che ne abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
  5. avvocato che svolga comprovata e continuativa attività di assistenza per il coniuge o congiunti prossimi affetti da malattia da cui derivi totale mancanza di autosufficienza.

Detto questo ancora una volta è importante focalizzare la problematica del REDDITO.
L’esonero riguarda solo i contributi minimi dell’anno corrente (ovvero i minimi del 2015) mentre resta l’obbligo dei versamenti in autoliquidazione, connessi al Mod. 5 (del 2015 che si presenta nel 2016) in ragione del 14% dell’effettivo reddito e del 4% dell’effettivo volume d’affari prodotti.
E’ palese che il beneficio massimo per l’iscritto si ottiene nel caso di redditi e volumi d’affari pari a zero. In questo caso, infatti, l’avvocato valida l’intero anno ai fini previdenziali senza versare alcun contributo (14% di 0 = 0 e 4% di 0 = 0).
Ciò significa che se l’esonero viene chiesto, per il 2015 bisogna valutare il reddito che si è prodotto sino alla presentazione della domanda medesima. Questo in rispetto della ratio della norma che è quella di aiutare avvocati che versano, temporaneamente, in una situazione di ASSOLUTA difficoltà economica.


Qualora il reddito e il volume d’affari che si andranno a dichiarare con il Mod. 5/2016 fossero superiori, rispettivamente ad € 19.857,00 (IRPEF) e ad € 17.500,00 (IVA) l’esonero dal pagamento del contributo minimo non comporterebbe alcun beneficio pratico ma sposterebbe solo di qualche mese il termine di pagamento dei contributi dovuti. E’ evidente che, in un caso del genere, l’avvocato, non trovandosi in una reale situazione di bisogno, pagherebbe il dovuto. In tal caso avrebbe perso l’opportunità di poter reiterare la domanda di esonero successivamente, in quanto come detto, essa si può presentare una sola volta nella vita contributiva (con le eccezioni legate alla gravidanza).
Ricordiamolo! Il beneficio previsto è per un solo anno, l’istituto è diretto alla tutela degli avvocati in seria, ma transitoria, difficoltà economica.

Avv. Immacolata Troianiello – Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense


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