RIPARTI PARZIALI, ACCANTONAMENTI E MISURE CAUTELARI
A colpi di pronunce giudiziali, la singolare vicenda di un progetto di riparto parziale nei 10 anni successivi alla sua presentazione.
A colpi di pronunce giudiziali, la singolare vicenda di un progetto di riparto parziale nei 10 anni successivi alla sua presentazione.
Il Tribunale di Trani (ordinanza n. 105/2026 del 29/1/2026) ha affrontato il tema della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione. Una compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato un’assicurata per l’incendio di un’autogru industriale, agisce in surrogazione chiedendo la restituzione della somma pagata alla società locataria, sulla...
La CGUE, con la sentenza C‑767/23 Remling del 26 marzo 2026, ribadisce l’obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza di motivare sempre in modo specifico la scelta di non effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267.3 TFUE.
Delibazione della sentenza ecclesiastica: come ottenere il riconoscimento civile in Italia della nullità matrimoniale e gli adempimenti.
European Chips Act: 43 miliardi per rafforzare la produzione di semiconduttori e la sovranità tecnologica dell’Europa entro il 2030
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23116 del 13 luglio 2026, chiarisce che il simulatore pensionistico presente sul sito di Cassa Forense ha una funzione esclusivamente informativa e orientativa e non può, da solo, dimostrare in giudizio l’importo del rateo pensionistico.
Minimi parametrici inderogabili: il giudice non può scendere sotto il 50% dei valori medi. Tutele per avvocati e qualità della difesa.
Una recente sentenza del Tribunale di Cassino ha ribadito un principio fondamentale: la simmetria tra domanda di mediazione e atto di citazione è essenziale per evitare l’improcedibilità.
Mediazione telematica: improcedibile la domanda se depositata fuori dalla sede territorialmente competente. Attenzione alla sede dell’organismo.
Cassazione: la rinuncia alla proprietà è valida anche per motivi personali. Il bene passa allo Stato ex art.827 c.c.