Procura sostanziale anteriore o coeva alla mediazione: la ratifica successiva non è ammessa
La procura speciale mediazione deve essere anteriore o coeva: la sola procura ad litem non basta e la ratifica ex post non sana l’assenza del potere
La procura speciale mediazione deve essere anteriore o coeva: la sola procura ad litem non basta e la ratifica ex post non sana l’assenza del potere
La riforma 2026 chiarisce ambito e funzione dell’art. 25-bis: tutela dell’equo compenso nei rapporti con clienti forti e rilievo disciplinare della violazione.
Prima di far sottoscrivere una procura ad litem o ad mediationem per assistere la parte è importante conoscere gli obblighi informativi gravanti su ogni legale
I dati ministeriali del I trimestre 2025 confermano un punto chiave: la mediazione funziona quando le parti partecipano effettivamente. Proprio su questo presupposto interviene la Riforma Cartabia, rafforzando le sanzioni per la totale assenza colpevole alla mediazione obbligatoria
La mediazione demandata ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 può essere legittimamente disposta dal Giudice anche dopo un precedente tentativo di mediazione obbligatoria concluso negativamente.
Esame avvocato 2026: nuove prove scritte e orale, requisiti e criteri di valutazione del decreto legge.
La procura sostanziale mediazione, secondo Cass. 10978/2026, consente al difensore di rappresentare la parte con pieni poteri negoziali se conferita per iscritto, senza necessità di autentica.
L’ordinanza n. 803 del 14 gennaio 2026 della Cassazione ribadisce che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., il compenso forense va pattuito per iscritto, altrimenti l’accordo è nullo.
La riforma dell’art. 609-bis c.p. ha cambiato direzione nel passaggio dalla Camera al Senato. L’impostazione basata sull’assenza di consenso è stata sostituita dal riferimento alla “volontà contraria”, concetto già riconosciuto dalla giurisprudenza.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza 25/6/2025 n. 6391, affronta una problematica di crescente interesse nel caso di impugnazione di delibera assembleare e delle cautele da assumere per evitare il rischio esiziale di improcedibilità della domanda giudiziale susseguente ad una domanda di mediazione