Profili critici della riforma dell’art. 609-bis c.p. (c.d. DDL Stupri): tra istanze sovranazionali e garanzie processuali

di Nicolino Zaffina

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Il disegno di legge volto alla riforma dell’art. 609-bis c.p. si colloca al centro di una complessa dialettica tra l’istanza di adeguamento agli standard internazionali e la necessaria salvaguardia dei principi cardine dell'ordinamento interno. A seguito dell'approvazione all'unanimità presso la Camera dei Deputati in data 20 novembre 2025, l’iter legislativo ha subito una sostanziale modifica nel passaggio al Senato, approdando a un compromesso normativo che solleva perplessità circa l’effettiva portata innovativa della fattispecie.

La formulazione licenziata in prima lettura intendeva traslare il fulcro del disvalore penale dalla condotta coercitiva dell’agente (caratterizzata da violenza, minaccia o abuso di autorità) alla mera assenza di un consenso libero e attuale. Tale impostazione mirava a dare piena attuazione all'art. 36 della Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata con L. n. 77/2013), il quale impone la punibilità di ogni atto sessuale non consensuale, rimettendo la valutazione della libertà del consenso alle contingenze del caso concreto.

Sotto il profilo dogmatico, tale approccio configurava la rilevanza penale dell’atto in ogni ipotesi di mancata manifestazione volitiva, intesa quale espressione di una volontà genuina, revocabile e immune da condizionamenti ambientali o manipolativi. Il passaggio da un modello basato sulla vis impulsiva a uno fondato sul dissenso, ancorché implicito, avrebbe segnato una transizione significativa verso la tutela della piena autodeterminazione sessuale.

L’introduzione del paradigma del "consenso positivo" ha tuttavia suscitato fondate riserve di natura processualistica. Il timore espresso in sede di dottrina e di dibattito parlamentare concerneva la potenziale inversione dell'onere della prova: il rischio, cioè, di traslare sull'imputato l'onere di dimostrare la sussistenza dell'assenso, anziché gravare l’Ufficio del Pubblico Ministero della prova circa il dissenso o la coazione. Una simile deriva si sarebbe posta in manifesto contrasto con il principio di presunzione di innocenza (ex art. 27, comma 2, Cost.) e con le garanzie del giusto processo (ex art. 111 Cost.), imponendo all'accusato una probatio diabolica inerente alla sfera psichica interna della persona offesa.

La versione licenziata ora dalla Commissione al Senato, pur improntata a una maggiore cautela tecnica, opera un sostanziale revirement rispetto all'impostazione originaria, allontanandosi dalle linee guida della Convenzione di Istanbul. La sostituzione del riferimento al "consenso libero" con la locuzione "volontà contraria" — presunta in caso di atti compiuti "a sorpresa" o mediante approfittamento di stati di vulnerabilità — appare priva di una reale portata precettiva innovativa.

Tale formulazione, infatti, sembra limitarsi a una ricognizione dell’assetto vivente del diritto: il concetto di "volontà contraria" e le modalità di condotta menzionate risultano già ampiamente sussunte dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di violenza sessuale per induzione o costrizione. Ne deriva che la novella rischi di risolversi in un mero inasprimento delle cornici edittali, assecondando una logica di "panpenalismo" che, sebbene d’impatto mediatico, appare scarsamente incisiva sul piano della prevenzione generale e speciale.

In definitiva, l’analisi comparativa tra i due testi evidenzia una frattura tra ambizioni riformatrici e vincoli processuali:

  • La proposta della Camera, pur aderente agli standard sovranazionali e dotata di un'indubbia valenza pedagogico-culturale, presentava profili di criticità applicativa per la potenziale frizione con il sistema delle garanzie processuali.
  • La formulazione del Senato, di contro, pur preservando il rigore del regime probatorio, si attesta su una posizione culturalmente recessiva, non adempiendo allo spirito della Convenzione di Istanbul e riducendosi, in ultima analisi, a una conferma codicistica di orientamenti giurisprudenziali già esistenti.

Si profila, dunque, il rischio di un intervento legislativo che, a fronte di un acceso dibattito dottrinale e politico, non produca modifiche sostanziali all'efficacia della tutela penale, configurando un'ipotesi di riforma meramente simbolica.

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