Procura sostanziale anteriore o coeva alla mediazione: la ratifica successiva non è ammessa
16/03/2026
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Copiosa e monolitica è da tempo la giurisprudenza sulla necessità della presenza personale della parte e sull’inidoneità della procura ad litem all’avvocato che assiste la parte in mediazione.
Aggiunge il Tribunale di Latina con una pronuncia sul punto innovativa, che è insanabile ex post, dopo la chiusura del procedimento di mediazione, l’assenza del potere del delegato, non essendo ammessa alcuna ratifica, in quanto la procura speciale da parte dell’assente deve essere coeva o anteriore alla mediazione.
Il Giudice del capoluogo pontino si è recentemente pronunciato in modo molto nitido con la sentenza 1543/2025, dott.ssa Paolini, con cui è stata dichiarata improcedibile la domanda attorea proposta. Netto il principio scolpito in modo cristallino: è configurabile come mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione obbligatoria, perché all’incontro era presente il solo legale munito di procura ad litem.
Sul solco della notissima pronuncia della Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473 (est. Rubino), caposaldo di riferimento per organismi, mediatori e per la Riforma Cartabia, ancorché davanti al mediatore sia necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale (eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione), purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale" che attribuisca a quest’ultimo lo specifico potere di transigere in sede di mediazione.
Seppure la Cassazione ribadisca a chiare lettere come non sia auspicato che la parte non partecipi e si faccia sostituire (né sia auspicato che deleghi il proprio difensore, aggiunge la deducente), la parte può farsi sostituire dal delegato, anche il difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura speciale ad negotia, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Procura speciale e sostanziale, che non deve essere autenticata.
Viceversa, la parte non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa con essa attribuirgli ogni più ampio potere processuale (ex multis, Trib. Latina 20.3.2021, n.594; Trib. Roma 27.5.2022, n.8475; Trib. Roma 15.1.2021, n.829; Trib. Velletri 8.5.2024, n.1036; Trib. Tivoli 25.1.2023, n.76).
Nella fattispecie di mediazione obbligatoria (materia contratti assicurativi) trattata dal Tribunale di Latina il procuratore attoreo era presente in forza di una mera procura alle liti, dallo stesso autenticata. La procura ad litem -precisa il Giudice- “ancorché comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, non attributiva la rappresentanza sostanziale della parte”.
Dichiarata l’invalida partecipazione al procedimento di mediazione, quindi l’improcedibilità della domanda, la Giudice di Latina dott.ssa Paolini rilevava l’irrilevanza del deposito nel corso del giudizio, dopo circa tre mesi dalla chiusura del procedimento di mediazione, di una procura speciale notarile con la quale parte attrice dava dato atto di aver ratificato il precedente operato dell’avvocato negli incontri di mediaizone.
La procura (speciale e sostanziale) deve essere anche temporalmente riferibile alla procedura di mediazione, quindi coeva o anteriore al procedimento di mediazione. Trattandosi di condizione di procedibilità, dunque attenendo al piano sostanziale, non può essere oggetto di una sanatoria ex post.
Ricordato a noi stessi come il Correttivo Cartabia abbia introdotto due presupposti ulteriori cui prestare attenzione nel redigere la delega, uno di forma (art. 8 comma 4 bis) e uno sostanziale (art. 8 comma 4 – https://www.cfnews.it/diritto/giustificati-motivi-dell-assenza-della-parte-alla-mediazione/), secondo quanto previsto dall’art. 8 come oggi novellato, non si può come non rilevare come la questione della delega sia una delle più indagate dalla giurisprudenza e dunque una di quelle su cui porre particolare attenzione nell’interesse delle parti.