Art. 25-bis Codice deontologico forense: equo compenso e disciplina
13/04/2026
Stampa la pagina
L’art. 25-bis del Codice deontologico forense, nella sua formulazione vigente, rappresenta oggi una disposizione chiave nel rapporto tra disciplina deontologica ed equo compenso. Introdotto con delibera CNF n. 275 del 23 febbraio 2024, con entrata in vigore dal 2 luglio 2024, l’articolo è stato profondamente riscritto con delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2026), con efficacia dal 7 aprile 2026.
La modifica del 2026 segna un passaggio decisivo. Non cambia la funzione della norma, ma ne chiarisce con precisione l’ambito applicativo, allineandolo alla legge n. 49/2023 sull’equo compenso. L’art. 25-bis si configura oggi come disposizione speciale del Titolo II, destinata a presidiare, sul piano disciplinare, i rapporti caratterizzati da forte asimmetria contrattuale.
Il dato centrale è questo: l’articolo non disciplina l’equo compenso in sé, ma la sua violazione sotto il profilo deontologico. L’avvocato, nei rapporti rientranti nel perimetro della norma, non può concordare compensi non giusti, non equi o non proporzionati, né discostarsi dai parametri forensi vigenti.
La riscrittura del 2026 chiarisce anche “nei confronti di chi” opera la disciplina. Il riferimento è ai cosiddetti clienti forti: banche, assicurazioni e relative controllate; imprese sopra determinate soglie dimensionali; pubbliche amministrazioni e società partecipate. È in questi rapporti che l’ordinamento ritiene necessario un presidio deontologico rafforzato.
Si tratta di una scelta precisa. L’art. 25-bis non è una clausola generale sul compenso, ma una norma settoriale. Il nuovo comma 3 lo afferma espressamente: la disciplina non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli individuati. Viene così eliminata ogni ambiguità interpretativa.
Sul piano sistematico, la disposizione dialoga con l’art. 25 CDF e con i principi civilistici in materia di compenso. Resta ferma la libertà negoziale, ma entro limiti chiari: forma scritta, correttezza, rispetto dei parametri e tutela dell’affidamento.
Particolarmente rilevante è il comma 2, che impone un obbligo informativo specifico. Quando l’accordo è predisposto unilateralmente dall’avvocato, il cliente deve essere avvertito per iscritto che il compenso deve rispettare i criteri dell’equo compenso, pena la nullità della pattuizione. Il profilo deontologico si intreccia qui con quello civilistico, imponendo una cura documentale elevata.
La riforma interviene anche sul piano sanzionatorio, con una distinzione netta. La violazione del divieto sostanziale comporta la censura; la violazione dell’obbligo informativo comporta l’avvertimento. La separazione consente una più chiara qualificazione delle condotte e una graduazione coerente della risposta disciplinare.
Restano, tuttavia, invariati i principi di fondo già presenti nel testo originario. Il divieto di compensi non equi, l’obbligo informativo, il richiamo alla nullità e la distinzione tra le diverse sanzioni rappresentano elementi di continuità.
In termini operativi, la norma impone un passaggio preliminare spesso trascurato: la corretta qualificazione del cliente. Solo nei rapporti con soggetti rientranti nel comma 1 si attiva la disciplina speciale dell’art. 25-bis. Questo aspetto assume rilievo concreto nella gestione degli incarichi professionali, soprattutto in presenza di convenzioni o accordi quadro.
Ulteriore profilo centrale è il ruolo dei parametri forensi. Essi non costituiscono un mero riferimento orientativo, ma un criterio tecnico vincolante per la valutazione di equità e proporzionalità del compenso, specie nei rapporti con clienti forti.
In questa prospettiva, anche l’esperienza maturata nell’ambito della Camera Civile di Roma evidenzia come la corretta applicazione dell’equo compenso non sia solo un tema di tutela economica del professionista, ma incida sulla qualità complessiva del servizio legale e sulla stessa indipendenza dell’avvocato. Le attività formative e di confronto promosse dall’associazione hanno più volte sottolineato la necessità di un approccio rigoroso e consapevole nella predisposizione degli accordi.
Dal punto di vista pratico, alcune indicazioni appaiono ormai imprescindibili. È necessario predisporre accordi scritti completi e chiari, assicurare la tracciabilità della fase precontrattuale e inserire sempre l’avvertimento scritto nei casi previsti. Nei rapporti con clienti forti, la verifica della conformità ai parametri forensi deve essere effettiva e non meramente formale.
La disposizione, infine, rafforza il collegamento tra deontologia e funzione pubblicistica dell’avvocatura. La compressione del compenso nei rapporti asimmetrici non è solo un problema economico, ma incide sul decoro, sull’indipendenza e sull’affidamento della collettività.
In conclusione, l’art. 25-bis, nella sua formulazione aggiornata, svolge una funzione chiarificatrice e selettiva. Definisce con precisione l’ambito della rilevanza deontologica dell’equo compenso e impone all’avvocato un elevato standard di attenzione nella gestione dei rapporti con clienti strutturalmente forti.