LA SIMMETRIA NECESSARIA TRA DOMANDA GIUDIZIALE E “OGGETTO E RAGIONI DELLA PRETESA” IN MEDIAZIONE
Come garantire la simmetria tra domanda giudiziale e mediazione per rispettare la condizione di procedibilità in base al D.Lgs. 28/2010.
Come garantire la simmetria tra domanda giudiziale e mediazione per rispettare la condizione di procedibilità in base al D.Lgs. 28/2010.
L’istituto della a mediazione civile e commerciale, la portata dell’istituto, specie quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, risulta ancora oggi foriera di dubbi applicativi
Nella ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia prima della decisione, va riconosciuto all'avvocato un aumento del compenso fino ad un quarto di quello altrimenti liquidabile
La condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta se la partecipazione alla mediazione obbligatoria avviene tramite il difensore a ciò delegato
La riservatezza esterna nella procedura di mediazione: l'obbligo di segretezza permane e si proietta anche dopo la conclusione del procedimento ed anche -e in particolare- in sede giudiziale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 2019, n.97 ha ritenuto in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme che hanno reintrodotto la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Tra le novità della recente riforma del codice di procedura civile c’è anche il tentativo di velocizzare il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio, che rafforza l’intento già da tempo espresso dalla Corte di Cassazione
Telematizzare il procedimento civile giudiziale, ma anche la giustizia complementare: la Riforma Cartabia ha regolamentato e indirettamente favorito e spinto la digitalizzazione (anche) in mediazione.
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ai decreti parametrici.
Il Decreto Ministeriale n. 147/2022 ha introdotto una importante novità per il compenso degli avvocati che raggiungono un accordo stragiudiziale. In caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso dell'avvocato è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale.