Licenziamento disciplinare: la Cassazione ribadisce il peso delle clausole del CCNL

di Gianluca Mariani

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L’ordinanza n. 29343 del 6 novembre 2025 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, torna sul tema — ricorrente nelle controversie disciplinari — della qualificazione contrattuale del fatto contestato e della conseguente tutela applicabile.

Il punto centrale riguarda l’uso delle clausole generali del contratto collettivo e il loro impatto sulla scelta tra reintegrazione e sola indennità risarcitoria. Il caso riguardava un dipendente del settore “Turismo Pubblici Esercizi”, licenziato per giusta causa dopo aver omesso di seguire una prassi interna relativa alla registrazione delle temperature dei prodotti cotti alla griglia. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, limitando tuttavia la tutela all’indennità prevista dall’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, sul presupposto che la condotta non fosse espressamente elencata nel CCNL tra le infrazioni punite con sanzione conservativa.

La Cassazione censura questa impostazione. Richiamando l’orientamento già consolidato, la Suprema Corte ribadisce che il giudice deve verificare la collocazione del fatto all’interno della scala disciplinare prevista dal contratto collettivo. Se il CCNL punisce la condotta — anche tramite una clausola generica — con una sanzione conservativa, non è possibile considerarla legittimo fondamento di un licenziamento, salvo accertare una diversa e più grave volontà delle parti collettive.

La clausola contrattuale non richiede una descrizione analitica della condotta: è sufficiente che la fattispecie sia ragionevolmente riconducibile a formule come “negligenza nell’esecuzione della prestazione”. Secondo la Corte, il giudice non può trasformare questa operazione in un nuovo giudizio di proporzionalità indipendente dalla scala sanzionatoria del CCNL. Il perimetro valutativo resta quello fissato dalle parti collettive.

Quando una condotta rientra, anche per via estensiva, in un’ipotesi che il contratto disciplina con una sanzione conservativa, si applica l’art. 18, comma 4, con annullamento del licenziamento, reintegra nel posto di lavoro e indennità risarcitoria fino a dodici mensilità. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del lavoratore, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione per applicare i principi indicati.

Il risultato ribadisce un messaggio chiaro per imprese e operatori: la tipizzazione contrattuale — anche se espressa attraverso clausole elastiche — orienta in modo vincolante la graduazione delle sanzioni e incide direttamente sulla tutela giudiziale. Ciò implica una lettura più attenta delle clausole generali dei CCNL, soprattutto nei casi in cui la condotta contestata non rientra in una fattispecie espressamente tipizzata. La  decisione conferma la centralità della “scala sanzionatoria pattizia” nella selezione tra le due forme di tutela previste dall’art. 18.

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