CONTRIBUZIONE MODULARE: NOVITÀ IN ARRIVO
Scopri le novità della Riforma previdenziale forense 2025: contribuzione modulare volontaria, aliquote aumentate e semplificazioni operative
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L’art. 1, comma 20 della legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), infatti, ha istituito un fondo speciale per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse
Tutto è cominciato qualche settimana fa con le solite slides di Renzi: Equitalia cesserà di esistere e tutte le cartelle in corso di riscossione verranno rottamate!
Poi è seguito il Decreto legge 22/10/2016, n. 193 che, ad una attenta lettura, ridimensiona il fenomeno ad una mera successione nel tempo tra società a controllo pubblico delegate alla riscossione
L’art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Il comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 introduce un importante strumento operativo per consentire agli avvocati il recupero dei crediti maturati verso lo Stato e non ancora pagati, per onorari relativi a prestazioni di gratuito patrocinio.
Per gli iscritti a Cassa Forense che abbiano precedenti periodi di iscrizione in altre gestioni previdenziali obbligatorie si apre una ulteriore possibilità di valorizzare tutti i periodi ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Il nuovo istituto del “cumulo”, infatti, si applica anche alle Casse professionali a decorrere dal 1°/01/2017 e va ad affiancare gli istituti già esistenti della “ricongiunzione” e della “totalizzazione, anch’essi utilizzabili per il medesimo scopo.
In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.