La compensazione non è possibile per i contributi dovuti alla Cassa

di Michele Proietti

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Si tratta della possibilità di compensare tali crediti con quanto dovuto per ogni imposta o tassa, compresa l’IVA, nonché con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali.
Dall’ampio ventaglio di compensazioni previsto dalla norma è, però, chiaramente esclusa la possibilità di compensare i crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense in relazione alla posizione previdenziale personale dell’iscritto.
Ciò, appare chiaramente sia dal tenore letterale della norma sia dai lavori parlamentari, dai quali si evince, in modo inequivoco, la volontà del legislatore in ordine ai limiti del beneficio.
La precisazione in tal senso, già diramata dalla Cassa con un comunicato ufficiale sul suo sito Internet, è necessaria, visto anche il diffondersi di articoli di stampa incompleti o, comunque, fuorvianti circa l’esatta portata della norma che potrebbe indurre in errore molti iscritti, con danni anche gravi alla propria posizione previdenziale.
Resta da aggiungere, infine, che l’operatività della norma è subordinata all’emanazione, entro 60 giorni, di un Decreto interministeriale (Economia e Giustizia) in cui dovranno essere stabiliti, criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure, considerato anche il limite massimo di spesa, stabilito in 10 milioni di euro, certamente insufficiente per soddisfare tutte le richieste.
Si tratta, comunque, di un primo importante passo per venire incontro alla situazione di difficoltà economica in cui versa l’Avvocatura, giustificato anche dal riconoscimento dell’importante funzione sociale svolta in sede di gratuito patrocinio.

Dott. Michele Proietti – Direttore Generale di Cassa Forense

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