La prescrizione dei contributi torna decennale
20/02/2013
Stampa la paginaPer meglio delineare il quadro normativo previgente, va ricordato che l’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995 aveva introdotto due importanti novità:
- I contributi previdenziali si prescrivono con il decorso di cinque anni;
- Le contribuzioni per le quali risultino maturati i termini prescrizionali, non possono essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di irricevibilità).
Con l’affermazione del principio di irricevibilità, l’istituto della prescrizione veniva sottratto alla disponibilità delle parti spingendo la Cassa ad adottare, nel tempo, una serie di provvedimenti per salvaguardare il diritto alle prestazioni previdenziali degli iscritti, pur in presenza di contribuzioni prescritte. Si richiama, in particolare, la delibera del Comitato dei Delegati del 16 dicembre 2005 con la quale venne approvato il “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione”.
L’entrata in vigore dell’art. 66 della legge 247 del 31 dicembre 2012, quindi, attualizza nuovamente il tema della prescrizione dei contributi previdenziali forensi e dei suoi effetti. In questa sede, tuttavia, si ritiene indispensabile affrontare gli aspetti legati alla maturazione dei termini di prescrizione dei contributi che, non soggiacendo più alla legge 335/1995, risultano nuovamente disciplinati interamente dall’art. 19 della legge 576/1980 che recita:
“La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, delle dichiarazioni di cui agli articoli 17 e 23.”(mod. 5).
Sulla base dell’art. 19 sopra riportato, l’istituto della prescrizione nel sistema previdenziale forense torna ad essere disciplinato come segue:
- I contributi previdenziali si prescrivono con il decorso di dieci anni;
- L’istituto della prescrizione torna ad essere nella disponibilità delle parti e, pertanto, dovrà essere eccepita;
- Con riferimento ai contributi previdenziali forensi e alle relative somme accessorie (sanzioni civili e interessi), resta invariata l’individuazione del dies a quo nel giorno corrispondente alla data di effettiva spedizione alla Cassa delle comunicazioni contenenti gli esatti dati dichiarati ai fini dell’IRPEF e IVA (modello 5);
- Con riferimento alle sanzioni amministrative previste per omesso/ritardato invio dei modelli 5 e alle penali previste per l’iscrizione d’ufficio, la prescrizione resta quinquennale ai sensi dell’art. 28 della legge 689/1981; il dies a quo resta individuato nel giorno in cui viene consumata l’irregolarità.
Tutto quanto premesso, vanno previste alcune regole per armonizzare il nuovo passaggio del regime prescrizionale da quinquennale a decennale. In particolare, è necessario distinguere i casi in cui la prescrizione sia stata, o meno, già accertata in via definitiva durante la vigenza della legge 335/1995. Nei casi in cui ciò sia avvenuto, sembra ineluttabile rilevare che gli effetti si siano già prodotti e che non sia possibile riesaminare tale istituto, salvo i casi per i quali risultino pendenti ricorsi amministrativi o giudiziari con riferimento alla prescrizione rilevata (o agli effetti della stessa sui trattamenti pensionistici).
Conseguentemente, a partire dal 2 febbraio 2013 non è più possibile invocare né la prescrizione quinquennale né il principio dell’irricevibilità dei contributi prescritti, salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva prima di tale data.
Dall’entrata in vigore della legge 247/2012, quindi, i contributi e le relative somme accessorie dovranno essere sempre richiesti dalla Cassa ai professionisti i quali, eventualmente, potranno eccepire la maturazione dei termini di prescrizione (decennale).
La maturazione dei termini di prescrizione dei contributi dovuti determina, se eccepita dal professionista, l’inefficacia ai fini pensionistici, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto della rendita vitalizia nel caso di omissione parziale dei versamenti contributivi.
Il quadro normativo venuto a profilarsi con l’art. 66 della legge 247/2012, quindi, risulta perfettamente coerente con il Regolamento per la rendita vitalizia: qualora si accertasse, in via definitiva, la prescrizione di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 19 della legge 576/1980, l’anno risulterà inefficace ai fini pensionistici e il professionista potrà chiedere il rimborso ex art. 22 del contributo soggettivo eventualmente versato; nel caso la prescrizione accertata in via definitiva riguardasse solo una parte dei contributi dovuti (omissione parziale), il professionista potrà, alternativamente, chiedere il rimborso ex art. 22 ovvero avvalersi dell’istituto della rendita vitalizia.
Il riferimento alla “intervenuta prescrizione” di cui all’art. 1 del Regolamento per la rendita vitalizia, quindi, deve intendersi individuato, a regime, solo con la presenza di due elementi: l’effettivo decorso del tempo (dieci anni) e l’eccezione di prescrizione sollevata dal professionista.
Nei termini di cui sopra si è pronunciato il Consiglio di Amministrazione della Cassa nella seduta del 21 febbraio u.s. con una articolata delibera che ha affrontato il problema in tutti i suoi aspetti operativi dando le necessarie istruzioni agli uffici della Cassa.
Dott. Michele Proietti - Vice Direttore Generale di Cassa Forense