D.L. 22/10/2016 n. 193 - Rottamazione Equitalia: mistero buffo

di Michele Proietti

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Equitalia Spa è soppressa dal 1°/07/2017 e verrà sostituita da un Ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” che farà, più o meno, le stesse cose.
Il vero scopo di questa operazione sembra quello di consentire la c.d. “definizione agevolata” delle cartelle esattoriali (art. 6 del Dl.) che, per svariati motivi, Equitalia non riusciva a riscuotere. Vanno, tuttavia, evidenziate alcune criticità che rendono difficoltosa la fase attuativa del Decreto. Innanzitutto, manca chiarezza circa l’ambito soggettivo di applicazione.
Infatti, la norma, così come è costruita, non sembrerebbe riguardare gli Enti Previdenziali
privati, come Cassa Forense, avendo come focus le imposte e tasse ed i debiti di Enti pubblici previdenziali (art. 27 D.lgs. 46/99). Nell’articolo 6, che disciplina la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, vengono specificate le fattispecie cui si applica l’istituto, con richiamo all’art. 30 Dpr. 602/73 e all’art. 27 D.lgs 46/99. Tali norme, disciplinano esclusivamente imposte (art. 11 Dpr 602/73) e contributi di competenza di “enti pubblici previdenziali” (art. 27 D.lgs. 46/99).
Quindi si potrebbe ritenere Cassa Forense esclusa dall’applicazione del Dl.193.
Purtuttavia, un riferimento generico alle “sanzioni” incluse nei carichi esattoriali potrebbe far propendere anche per una tesi diversa, considerato che Equitalia, di per sé, non applica “sanzioni” (si limita ad applicare l’aggio per la riscossione e gli interessi di mora sui carichi insoluti). Il riferimento generico alle “sanzioni”, contenuto nel citato art. 6, potrebbe, quindi, far propendere anche per una interpretazione estensiva della norma che includa tutti gli Enti impositori.
Inutile dire che, se così fosse, l’intervento del legislatore andrebbe a invadere pesantemente ilcampo di azione di Enti privati che applicano autonomi e diversi sistemi sanzionatori.


Al di là di ogni considerazione di sistema, comunque, in sede di conversione, andrebbe assolutamente previsto un chiarimento in ordine all’ambito soggettivo di applicazione. Sul punto c’è da dire che, nell’incertezza della norma, anche la modulistica messa a punto, in questi giorni, da Equitalia non fa alcuna menzione esplicita dei carichi relativi agli Enti di previdenza privati.
Il tema non è di poco conto in quanto, con riferimento alle sole sanzioni iscritte a ruolo da parte di Cassa Forense negli ultimi 6 anni, si parlerebbe di una cifra di circa 60 milioni di euro.
Da ultimo, vanno segnalate altre incongruenze del Decreto, di non minore importanza, che sembra siano già all’attenzione delle competenti Commissioni Parlamentari per una loro correzione:

  1. La c.d. “sanatoria” non riguarderebbe la Sicilia (che non è gestita da Equitalia ma da un Ente di riscossione autonomo – Riscossione Sicilia Spa) né alcuni comuni che hanno costituito servizi autonomi di riscossione (es. Aequa Roma S.p.A.).
  2. I termini per la presentazione delle domande e per le rateazioni appaiono eccessivamente compressi.
  3. Sarebbero esclusi dall’ambito oggettivo della sanatoria gli aggi per la riscossione  dovuti ad Equitalia, il che non è congruo nel momento in cui si intaccano addirittura i crediti degli Enti.

In conclusione, appare chiaro come il tema coinvolga sia profili giuridici, sia profili gestionali, sia profili politici e di parità di trattamento tra soggetti contribuenti, di non facile soluzione.
Per il momento il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense non ha assunto una posizione ufficiale nei confronti degli iscritti in attesa della conversione in legge del Decreto che, mediante opportune modifiche, trasformi questa specie di “mistero buffo” in una disciplina organica e chiaramente delimitata nei suoi confini.
Non appena possibile, dunque, torneremo sull’argomento, in modo più esaustivo per gli iscritti.


Michele Proietti – Direttore Generale di Cassa Forense

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