CONTRIBUTI MINIMI 2021: UNA SOSPENSIONE OBBLIGATA

di Michele Proietti

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La delibera del Consiglio di Amministrazione adottata il 26 gennaio u.s. che dispone la sospensione della riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità) va inquadrata nel nuovo scenario normativo venutosi a creare dopo la legge di bilancio 2021.

L’art. 1, comma 20 della legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), infatti, ha istituito un fondo speciale per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse che abbiano percepito un reddito complessivo inferiore ad € 50.000,00 per l’anno di imposta 2019 ed abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 33% nel 2020.

Il successivo comma 21 prevede che tale norma sia resa operativa con uno o più Decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da adottare entro 60 giorni. Il Decreto dovrà anche definire il limite di spesa destinato alle Casse rispetto a quello destinato all’INPS.

Si tratta, di fatto, di una sorta di fiscalizzazione di oneri sociali, disposta dal legislatore con modalità e limiti che dovranno essere chiariti dal D.M. attuativo entro la fine di febbraio.

Nelle more, l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha chiesto all’Adepp una serie di dati circa il numero degli iscritti potenzialmente interessati da tale normativa e il gettito di contributi atteso, anche

“al fine di acquisire ogni elemento utile per l’elaborazione di una proposta normativa che, modificando la previsione di cui all’art. 1, comma 20, della legge 30/12/2020, n. 178, introduca l’esonero totale dei contributi previdenziali”

per gli iscritti alle Casse con reddito 2019 al di sotto dei 50.000 euro e con calo di fatturato di almeno il 33% nel 2020.

L’Adepp ha adempiuto a tale richiesta con una nota in cui si evidenzia che un simile provvedimento riguarderebbe circa 950.000 iscritti (di cui 188.000 avvocati) e potrebbe avere un impatto economico di circa 2,3 miliardi di euro (di cui 633 milioni solo per Cassa Forense), ben superiore allo stanziamento previsto, di un miliardo, che dovrebbe riguardare anche gli autonomi iscritti all’INPS.

Ovviamente l’Adepp ha anche specificato che i dati trasmessi non tengono conto del numero dei soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell’anno precedente, in quanto tale elemento non è in possesso dei singoli Enti di previdenza poiché sarà rilevato nel corso del corrente anno, in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, andrà chiarita l’applicabilità della normativa ai nuovi iscritti, ai pensionati attivi, nonché a coloro che hanno percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito pari a zero.

In questa situazione particolarmente fluida in cui si intrecciano ipotesi di esonero totale o parziale nel pagamento dei contributi previdenziali, il quadro complessivo sopra delineato ha imposto al Consiglio di Amministrazione un rinvio dei termini per il pagamento del contributo minimo 2021 (normalmente nelle rate di febbraio, aprile, giugno e settembre), in attesa degli emanandi provvedimenti legislativi o regolamentari.

Va precisato che un tale provvedimento è consentito anche dall’art. 25  del Regolamento unico della Previdenza, purché lo spostamento dei termini avvenga nel corso del medesimo anno solare.

Una volta emanati i necessari D.M. attuativi, sarà cura della Cassa fornire istruzioni operative a tutti gli iscritti.

Dott. Michele Proietti – Direttore Generale di Cassa Forense


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