Cumulo gratuito: istruzioni per l’uso

di Michele Proietti

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Ognuno dei tre istituti ha le sue peculiari caratteristiche e può essere più o meno conveniente a seconda della situazione previdenziale del soggetto interessato, con valutazione da operarsi caso per caso. In particolare, il cumulo è un istituto gratuito che va attivato al momento del pensionamento e consente di sommare figurativamente, a fini previdenziali, periodi contributivi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ivi compresa la gestione speciale Inps. Unico limite è quello di non essere già titolare di pensione in una delle gestioni interessate. E’ chiaro, quindi, che l’istituto del cumulo potrà essere meglio apprezzato, nella sua convenienza, da soggetti che siano in prossimità dell’età pensionabile. A parere di chi scrive, infatti, lo strumento primario per valorizzare periodi di iscrizione non coincidenti, con riferimento ai soggetti più giovani, resta quello della “ricongiunzione”, salvo il caso che la stessa non risulti eccessivamente onerosa. La “totalizzazione”, invece, anch’essa gratuita e attivabile al momento del pensionamento, appare meno competitiva rispetto al nuovo istituto ma può restare conveniente in un numero limitato di casi. Fatta questa doverosa premessa e alla luce delle circolari emesse, sia da Cassa Forense (n. 2 del 26/10/2017) che dall’INPS (n. 140 del 12/10/2017), va precisato che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia mediante cumulo, pur nella logica dell’istituto “a formazione progressiva” suggerita dal Ministero del Lavoro, si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Nel caso, pertanto, di cumulo con periodi di contribuzione in un Ente che preveda un’età di pensionamento più bassa (es. INPS – 66 anni e 7 mesi), la quota di pensione di competenza di Cassa Forense potrà essere erogata solo a decorrere dal compimento dell’età prevista dall’art. 2, comma 1 del vigente Regolamento delle Prestazioni (68 anni fino al 31/12/2018, 69 dal 1°/1/2019 al 31/12/2020 e 70 dal 1°/1/2021) e sempre che sussistano i requisiti minimi di contribuzione di cui all’art. 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011 (20 anni complessivi). Tali requisiti minimi di contribuzione sono quelli vigenti per l’INPS ed espressamente richiamati, in tema di cumulo, dal comma 239 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 195 della legge 232/2016. Resta inteso che fino al perfezionamento dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del vigente Regolamento delle Prestazioni, il richiedente il cumulo dovrà mantenere l’iscrizione all’Albo e continuare a contribuire con le aliquote ordinarie, come iscritto Cassa, indipendentemente dalla eventuale liquidazione della quota di acconto da parte dell’INPS, come previsto nella citata circolare n. 140/2017. Il cumulo può essere utilizzato anche per l’ammissione a pensione anticipata ma, in questo caso, occorrerà maturare i requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 10 dell’articolo 24 della legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi di legge (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica). Il citato comma 239 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 195 della legge 232/2016, infatti, collega direttamente ed esclusivamente i requisiti per la pensione anticipata in cumulo a quelli previsti dalla normativa INPS (c.d. riforma Fornero). L’istituto del cumulo, pertanto, non può essere utilizzato per accedere alla pensione anticipata con i requisiti di età e anzianità contributiva di cui all’art. 2, comma 2 del Regolamento delle Prestazioni di Cassa Forense. Parimenti, non è utilizzabile per il conseguimento della pensione di anzianità prevista dall’art. 7, comma 1 del Regolamento delle Prestazioni di Cassa Forense. Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di Cassa Forense, in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l’Ente, si farà riferimento alle regole seguenti:

  1. per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano l’anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dall’art. 3, dall’art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 e dall’art. 6 del Regolamento delle Prestazioni previdenziali;
  2. per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo (art. 8, 1° e 2° comma del regolamento delle prestazioni).

Va precisato, tuttavia, che le quote di pensione liquidate da Cassa Forense in regime di cumulo non sono soggette all’integrazione al minimo di cui all’art. 5 del Regolamento delle Prestazioni, salvo quanto previsto dal punto 5.2 della circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017 con riferimento all’intero trattamento pensionistico. Per quanto riguarda, infine, l’iter procedurale delle domande di pensione mediante cumulo e il pagamento dei ratei, dovrà essere stipulata apposita convenzione con l’INPS, che conserva la funzione di Ente liquidatore, in analogia a quanto avviene per la totalizzazione. Il cumulo, infine, è utilizzabile anche per il conseguimento delle pensioni di inabilità (ma non di invalidità) e indirette. In questi casi si applicano le regole dell’ultimo Ente di iscrizione, fermo restando la somma dei periodi di contribuzione maturati nelle varie gestioni ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per il perfezionamento dei requisiti.

Dr. Michele Proietti - Direttore Generale Cassa Forense

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