Antonio

Procedimento disciplinare - sanzioni

La legge sulla “Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense” approvata definitivamente dal Senato il 21.12.2012 (dopo un travagliatissimo quanto incerto percorso parlamentare) e promulgata il 31 dicembre 2012 con il n. 247 è stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.01.2013.

Storia della previdenza e assistenza forense

Origine L’Ente di Previdenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori (quest’ultima figura professionale abolita e soppressa con la L. 24.02.1997 n. 27) viene istituito per la prima volta nella prima metà dell’anno 1934 con la Legge 13.04.1933 n. 406 (pubblicata in G.U. 11.05.1933 n. 112) con il precipuo ed esclusivo compito di erogare prestazioni previdenziali, temporanee o continuative a favore degli Avvocati e dei Procuratori e delle loro famiglie.

Magistratura e politica

Il recente parere del Comitato Direttivo Centrale dell’ ANM sul ddl 2188/A, relativo alla “candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali”, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un rapido intervento legislativo su tale tema. Rileva tale parere che “il rispetto del principio costituzionalmente garantito della libertà di ogni cittadino di partecipare attivamente alla vita pubblica non consente alcuna negazione del diritto di elettorato passivo da parte del cittadino magistrato”.

Omicidio e lesioni stradali

Al di là delle retoriche dichiarazioni politiche e istituzionali e delle aspre critiche del mondo forense, in particolare della giunta delle Unione delle Camere Penali Italiane, il disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, dopo un lungo e per certi versi travagliato percorso parlamentare, cominciato a seguito di una proposta di legge popolare (promossa dall’AssociazioneLorenzo Guarnieri, Associazione Gabriele Borgogni, Associazione amici e sostenitori della Polizia Stradale, Comune di Firenze e Polizia Municipale di Firenze), il 2 marzo 2016 è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica ed è legge dello Stato.

Le nuove regole per il rinnovo del CNF

Il nuovo Ordinamento Professionale Forense, come risulterà delineato a compimento del percorso normativo e regolamentare conseguente alla Legge 31.12.2012 n. 247 e comunque dal prossimo oramai imminente anno 2015, ha riservato un particolare rilievo al Consiglio Nazionale Forense che, oltre ad avere riconosciuto normativamente (Legge 247/2012, art. 35, comma 1, lett. a) la rappresentanza istituzionale di tutta l’Avvocatura Italiana, ha tutta una serie di competenze amministrative (ad esempio: potestà regolamentare per il funzionamento proprio e degli Ordini Circondariali; tenuta dell’Albo Speciale e dell’Elenco Nazionale degli Avvocati; emanazione e aggiornamento del Codice Deontologico; convocazione del Congresso Nazionale; proposta biennale al Ministero della Giustizia per la determinazione dei compensi professionali, poteri Ispettivi sugli Ordini Circondariali e sui Consigli Distrettuali di Disciplina, ecc.), è anche organo di giurisdizione speciale (sopravvissuto in forza dell’art. VI delle “Disposizioni Transitorie e Finali” della Carta Costituzionale) e, pertanto, con l’apposita sezione del medesimo, pronuncia Sentenze “In nome del Popolo Italiano”.

Finalmente una buona notizia

Dopo quasi due anni dall’emanazione dell’umiliante, quanto vessatorio e punitivo, D.M. 20.07.2012 n. 140 (entrato in vigore il 23.08.2012), preceduto dapprima dall’abolizione dei minimi (D.L. 04.07.2006 n. 4 c.d. “Decreto Bersani”, convertito con la Legge 04.08.2006 n. 248) eppoi dall’abrogazione delle Tariffe Forensi disposta dall’art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 (convertito con la Legge 24.03.2012 n. 27), finalmente il nuovo Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando, insediatosi con il governo di Matteo Renzi, ha accolto le istanze dell’Avvocatura e ha firmato il Decreto contenente i “nuovi parametri forensi”, ora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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