Le nuove regole per il rinnovo del CNF

di Giuseppe Antonio Madeo

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Il Consiglio Nazionale Forense, costituito presso il Ministero di Giustizia in Roma, è stato istituito per la prima volta dal R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 (“Ordinamento delle professioni di Avvocato e di Procuratore”) e dal R.D. 22 Gennaio 1934 n. 37 (“Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 22.11.1933 n. 1578, sull’Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore”) ed attualmente è composto da 26 Consiglieri (uno per ogni distretto di Corte d’Appello, eletti tra gli iscritti nell’Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori - c.d. “Cassazionisti”- che non abbiano riportato nel quinquennio precedente sanzioni disciplinari definitive più gravi dell’avvertimento) che dal prossimo quadriennio 2015/2018 diventeranno 32, in forza dell’art. 34, comma 3, della Legge 247/2012 che stabilisce che ciascun distretto di Corte d’Appello elegge uno o due componenti, a seconda del numero (inferiore o superiore a diecimila) degli iscritti agli albi. Al momento attuale, per quello che è dato sapere, solo i distretti di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia hanno superato i diecimila iscritti e quindi nei medesimi e per ognuno dovranno essere eletti due componenti nel rispetto della rappresentanza di genere (art. 34, comma 2, della Legge 247/2012).


Elezioni che si stanno svolgendo proprio in questi giorni (e che si concluderanno obbligatoriamente entro e non oltre il 30.12.2014) presso tutti i Consigli degli Ordini territoriali che dovranno votare, anche nei distretti rappresentati da due componenti, per un solo candidato con il c.d. sistema del “voto ponderato”, in base al quale ad ogni Consiglio dell’Ordine Circondariale compete: a) un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento; b) un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno ad ottocento; c) un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno a duemila; d) un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila; e) un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
In ogni distretto, risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. Nei distretti cui competono due rappresentanti (Bari, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia) risulterà secondo eletto il candidato che, tenuto conto dei numeri di voti e del rispetto della rappresentanza di genere nonché dell’iscrizione ad Albi tenuti da Consigli dell’Ordine diversi, abbia riportato un numero maggiore di voti. A parità di voti prevale l’anzianità di iscrizione all’Albo e in caso di uguale anzianità prevale l’età anagrafica.
Concluse le votazioni, il Presidente di ogni Ordine territoriale dovrà trasmettere tempestivamente al Ministero di Giustizia copia conforme del verbale delle operazioni elettorali. La proclamazione degli eletti viene fatta dal Consiglio in carica che cessa dalle funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio, convocato dal Presidente in carica. Il nuovo Consiglio, elegge quindi al suo interno il Consiglio di Presidenza (Presidente, due Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere) e nomina i componenti delle Commissioni di Lavoro e degli altri organi previsti dal regolamento. Il Consiglio Nazionale Forense, in consonanza con tutte le istituzioni forensi (Consiglio dell’Ordine Circondariale, Consiglio Distrettuale di Disciplina, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi.

Avv. Giuseppe Antonio Madeo
Componente Comitato di Redazione CF NEWS

 

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