Giuseppe Antonio Madeo

Riforma della geografia giudiziaria

Il 13 settembre 2013, nonostante fosse chiaro a tutti che ci sarebbero stati ritardi, disservizi e inefficienze nella gestione della giustizia, oltre che maggiori costi diretti e indiretti sui cittadini, sulle aziende private e pubbliche (ASL) e sulle amministrazioni statali (Polstato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) e sugli enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Consorzi, ecc.), la riforma della geografia giudiziaria, ostinatamente voluta dall’esecutivo e dalla magistratura, è entrata in vigore e, pertanto, sono stati soppressi 30 Tribunali, 30 Procure della Repubblica, 220 Sezioni Distaccate di Tribunali e 667 Uffici del Giudici di Pace.

Le nuove regole per il rinnovo del CNF

Il nuovo Ordinamento Professionale Forense, come risulterà delineato a compimento del percorso normativo e regolamentare conseguente alla Legge 31.12.2012 n. 247 e comunque dal prossimo oramai imminente anno 2015, ha riservato un particolare rilievo al Consiglio Nazionale Forense che, oltre ad avere riconosciuto normativamente (Legge 247/2012, art. 35, comma 1, lett. a) la rappresentanza istituzionale di tutta l’Avvocatura Italiana, ha tutta una serie di competenze amministrative (ad esempio: potestà regolamentare per il funzionamento proprio e degli Ordini Circondariali; tenuta dell’Albo Speciale e dell’Elenco Nazionale degli Avvocati; emanazione e aggiornamento del Codice Deontologico; convocazione del Congresso Nazionale; proposta biennale al Ministero della Giustizia per la determinazione dei compensi professionali, poteri Ispettivi sugli Ordini Circondariali e sui Consigli Distrettuali di Disciplina, ecc.), è anche organo di giurisdizione speciale (sopravvissuto in forza dell’art. VI delle “Disposizioni Transitorie e Finali” della Carta Costituzionale) e, pertanto, con l’apposita sezione del medesimo, pronuncia Sentenze “In nome del Popolo Italiano”.

Elezioni dei Consigli Distrettuali di Disciplina

In questi giorni in quasi tutti i ventisei distretti di Corte d’Appello (alcuni, quelli di Trento, Trieste, L’Aquila, Bologna, Venezia e Catanzaro hanno votato già tra giugno e luglio di quest’anno), in attuazione dell’art. 50, comma 2, della Legge 31.12.2012 n. 247 (“Nuova Disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”)

Quale cognome?

La recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo 07 gennaio 2014 (Ricorso n. 77/2007), emessa a seguito di un ricorso presentato, nell’oramai lontano 13 dicembre 2006, contro lo Stato Italiano da due coniugi milanesi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo per non aver consentito di attribuire alla figlia il cognome della madre, ha ritenuto sussistente una discriminazione di carattere sessuale e ha dichiarato che la nostra Repubblica ha violato le previsionidel combinato disposto degli artt. 14 e 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (come integrata dal protocollo firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 01 novembre 1998), stabilendo, altresì, in virtù dell’art. 46 del medesimo Trattato, che la legislazione e/o la prassi italiana si uniformino per rimediare alle violazioni di cui sopra e quindi riconoscere ai genitori la possibilità di scegliere quale cognome attribuire ai figli.

Revisione delle Circoscrizioni

Un legislatore distratto e superficiale, nel contesto dei provvedimenti relativi alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (Legge 14.09.2011 n. 148 e D.Lgs. 07.09.2012 n. 155) con i quali ha previsto la soppressione di ben 31 Tribunali e Procure della Repubblica (oltre a 220Sezioni Distaccate e 650 Uffici dei Giudici di Pace), non si è preoccupato e non ha tenuto in alcun modo in considerazione le relative problematiche.

Finalmente una buona notizia

Dopo quasi due anni dall’emanazione dell’umiliante, quanto vessatorio e punitivo, D.M. 20.07.2012 n. 140 (entrato in vigore il 23.08.2012), preceduto dapprima dall’abolizione dei minimi (D.L. 04.07.2006 n. 4 c.d. “Decreto Bersani”, convertito con la Legge 04.08.2006 n. 248) eppoi dall’abrogazione delle Tariffe Forensi disposta dall’art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 (convertito con la Legge 24.03.2012 n. 27), finalmente il nuovo Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando, insediatosi con il governo di Matteo Renzi, ha accolto le istanze dell’Avvocatura e ha firmato il Decreto contenente i “nuovi parametri forensi”, ora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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