Elezioni dei Consigli Distrettuali di Disciplina
25/09/2014
Stampa la paginae del successivo Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 31.01.2014 n. 1 (emanato ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. f della suddetta legge professionale) per la prima volta si stanno svolgendo e termineranno inderogabilmente per tutti il 30 settembre le operazioni per eleggere i componenti (complessivamente 707 cioè un terzo degli attuali componenti di tutti i Consigli degli Ordini territoriali), su base capitaria e democratica e con il rispetto della rappresentanza di genere prevista dall’art. 51 della Carta Costituzionale, dei Consigli Distrettuali di Disciplina (quindi complessivamente ventisei: mentre il più grande in assoluto, con un numero di 52 componenti, è quello del distretto di Torino, il più piccolo, con un numero di 11 componenti, è invece quello di Campobasso) per il quadriennio 2015/2018.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, è eletto (tra gli iscritti all’Albo di appartenenza che, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 5, del Regolamento del CNF 31.01.2014 n. 1, hanno presentato - nei modi e termini dell’Avviso di Convocazione dei vari distretti - la loro candidatura) dai Consiglieri degli Ordini del distretto, ai quali spetta in via esclusiva l’elettorato attivo, convocati in distinti seggi elettorali.
Esso, costituisce una delle più importanti novità della nuova legge professionale ed è un originale organismo al quale sono demandati e spettano in via esclusiva la competenza e il potere disciplinare sugli iscritti agli Albi Avvocati (quello tenuto dall’Ordine territoriale e quello tenuto dal Consiglio Nazionale Forense), agli Elenchi e Registri dei Praticanti Avvocati (tenuti dagli Ordini territoriali) del distretto con la pronuncia delle relative decisioni, avverso le quali è ammessa impugnazione, con ricorso da presentare entro trenta giorni dal deposito, avanti alla Sezione giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense da parte dell’Incolpato (“condannato”), del Consiglio dell’Ordine cui è iscritto l’incolpato, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del distretto di Corte d’Appello.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina svolge la propria attività in sezioni, composte da cinque componenti titolari e da tre supplenti, con sede presso i Consigli dell’Ordine del distretto.
e’ espressamente previsto, sia nella legge professionale che nel regolamento sopra ricordati (in attuazione del fondamentale principio costituzionale sancito dall’art. 111 della terzietà e imparzialità del giudice e per cancellare definitivamente l’ingiustificata e non veritiera ideologica accusa di una giustizia domestica e la vergognosa e immeritata diffidenza nei confronti dell’Avvocatura che derivava dall’art. 8 del D.P.R. 07.08.2012 n. 137 - per fortuna mai entrato in vigore e attuato - che prevedeva l’istituzione dei Consigli di Disciplina dei Consigli dell’Ordine territoriale i cui componenti venivano nominati dal presidente del tribunale in base ad un elenco di Avvocati predisposto dal corrispondente Consiglio dell’Ordine), che non possono partecipare alle sezioni giudicanti componenti appartenenti all’Ordine al quale è iscritto l’Avvocato o il Praticante sottoposto a procedimento disciplinare.
Un’ulteriore e più generale incompatibilità è quella prevista, sia dalla legge che dal regolamento attuativo, tra la carica di Consigliere Distrettuale e quella di Consigliere dell’Ordine e del Consiglio Nazionale Forense, tant’è che è prevista la decadenza automatica dall’incarico assunto in precedenza se non viene esercitata l’opzione, entro trenta giorni dalla proclamazione, per una delle due cariche, anche se tale rigorosa incompatibilità per l’attuale elezione come componente dei Consigli Distrettuali di Disciplina non opera, poiché questi si insedieranno a far tempo dal 1° gennaio 2015.
Una volta concluse le operazioni elettorali, i Presidenti dei seggi, istituiti, come sopra ricordato, presso i singoli Consigli degli Ordini territoriali, trasmetteranno al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente dell’Ordine distrettuale e ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine Circondariale copia dei verbali per la relativa pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
Successivamente e senza indugio il Presidente dell’Ordine distrettuale convoca presso la sede del proprio Consiglio tutti gli eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell’Ordine e a seguire convoca la prima riunione del Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’insediamento che viene presieduta dal Consigliere più anziano per iscrizione all’Albo. In tale prima riunione, dopo l’insediamento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina nomina il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario.
Nel caso in cui, per qualunque motivo (morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente), è necessario procedere alla sostituzione di uno o più Consiglieri Distrettuali di Disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi, il primo dei non eletti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza del componente da sostituire.
Avv. Giuseppe Antonio Madeo - Componente del Comitato di Redazione di CF NEWS