GLI AVVOCATI NEGLI STUDI ASSOCIATI SONO LAVORATORI AUTONOMI
La sentenza n. 28274 del 4 novembre 2024 della Corte di Cassazione definisce il lavoro autonomo negli studi legali associati, chiarendo i diritti e i doveri degli avvocati.
La sentenza n. 28274 del 4 novembre 2024 della Corte di Cassazione definisce il lavoro autonomo negli studi legali associati, chiarendo i diritti e i doveri degli avvocati.
Non sussiste l’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei componenti di studi professionali associati
Liberi professionisti in studio associato: niente obbligo assicurativo INAIL, lo conferma la Cassazione
La legge di bilancio 2022, prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’ IRAP
La compensazione con i crediti per spese, diritti e onorari per il patrocinio a spese dello Stato è possibile anche per gli avvocati che esercitano la professione in forma associata.
Il nuovo disposto, se di indubbio vantaggio per le persone fisiche singole, cui è riservato, va a discapito delle società tra professionisti e finisce, quindi, con lo scoraggiare ogni forma di aggregazione e associazione professionale tra liberi professionisti ai quali, per beneficiare delle agevolazioni riservate sino al tetto dei 65.000,00 euro,...
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato che garantisce diverse agevolazioni a coloro che lo adottano, è rivolto alle persone fisiche che svolgono un’attività, un’arte o una professione in forma individuale e tra questi, agli avvocati liberi professionisti che non detengono partecipazioni anche in studi professionali associati
Lo studio professionale è il luogo ove, ai sensi del comma 1 dell’art. 9-septies del DL 52/2021, viene svolta l’attività lavorativa libero professionale e per farvi accesso è fatto obbligo a tutti, interni ed esterni, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Vi è una presunzione iuris tantum in forza della quale, in mancanza di prova scritta di una diversa volontà delle parti, è dovuto il compenso previsto per l’attività svolta da un solo avvocato anche se concretamente la prestazione è stata eseguita da più avvocati.
Per il nostro ordinamento le norme imperfette sono quelle non munite di sanzione: sono norme che prevedono un obbligo giuridico ma non stabiliscono nessuna sanzione nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato. E’ il caso del Mod. 5 / bis