LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI: LA QUESTIONE IRAP

di Luca Stramare

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La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), all'articolo 1 co 8,  dispone che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Tale norma offre lo spunto per soffermarsi su alcune importanti questioni relative a) alla sua efficacia nel tempo e b) ai destinatari.

Sotto un primo profilo, ci si potrebbe chiedere se questa norma, pur regolando tributi periodici, possa svolgere i propri effetti anche su annualità pregresse, soprattutto allo scopo di ribadire la fondatezza delle eventuali istanze di rimborso dell’IRAP indebitamente versata negli anni precedenti, ovvero per inibire l’attività di riscossione su IRAP non versata e dovuta.

Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate, con propria risposta (n. 5-07710), ha ribadito la natura non retroattiva della norma tributaria innovativa ed ha, pertanto, ritenuto che non vi siano le condizioni per sospendere autonomamente le attività di riscossione intraprese nei confronti dei contribuenti.

Tuttavia, tale novella legislativa avrà un sicuro impatto sui giudizi pendenti e sulla forza difensiva degli argomenti proposti in materia di “autonoma organizzazione”.

A proposito di “autonoma organizzazione”, bisogna soffermarsi sul secondo punto, cioè sui destinatari della norma, in quanto la stessa sembrerebbe limitare il proprio ambito di applicazione agli avvocati persone fisiche, escludendo le associazioni e le società fra professionisti.

Questa prima impressione, tuttavia, merita alcuni approfondimenti, soprattutto alla luce della giurisprudenza di legittimità che si è già occupata del caso.

In particolare, le S.S.U.U. della Corte di Cassazione (7371/2016) avevano ritenuto che l’esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce ex lege presupposto d’imposta, dovendosi escludere ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione; peraltro, una successiva sentenza della sezione tributaria (Cass. civ. 11327/2016), aveva ritenuto che legittimamente il reddito dello studio associato debba essere assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Alla luce di questa novella legislativa diverrà, dunque, ancora più attuale il tema (probatorio) relativo all’organizzazione dello studio e alla produzione del reddito da parte dei singoli soci e collaboratori.


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