IRAP -CASI E IMPATTO 2021 2022 PER PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE IN FORMA INDIVIDUALE

di Filippo Mengucci

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L'attività professionale degli Avvocati e le possibili vie di fuga dal prelievo per coloro che esercitano in forma associata o societaria

Con la Legge di Bilancio 2022, il Governo ha deciso di abolire l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP - per le sole persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

Tuttavia la platea dei beneficiari non è rappresentata da tutti i contribuenti, ma solo dai titolari di partita Iva individuale che, in genere, hanno volumi d’affari annui contenuti.

L’esenzione dell’imposta prevista dal comma 8 della Legge 234/2021 è quindi stata limitata ai contribuenti che svolgono attività singolarmente e non in forma collettiva.

Quindi, prosegue l’assoggettamento ad imposta regionale per tutti i professionisti che esercitano la propria attività in forma associata o in forma societaria. Per le libere professioni, pertanto, restano soggetti IRAP gli studi associati (assimilati alle società semplici) le STP (sia esse società di persone che di capitali) e le STA di Avvocati.

L’eliminazione dell’IRAP dal 2022 è stata quindi voluta per cercare, da una parte, di ridurre la pressione fiscale per i contribuenti soggetti a tale imposta che grava con un’aliquota proporzionale (variabile da regione a regione) applicabile al valore (o quota) della produzione regionale e, più in particolare, che incide sul costo del lavoro subordinato a termine, sul lavoro parasubordinato e sugli oneri finanziari.

La cancellazione dell’IRAP inoltre, anche se finalizzata a diminuire il proliferare del gravoso contenzioso in materia che da anni occupa la giurisprudenza, anche di legittimità, con pronunce a volte discutibili ed al limite della ragionevolezza sul concetto di “autonoma organizzazione”, non ha alcuna efficacia retroattiva.

La impossibilità di estensione ai contenziosi in corso è stata espressamente negata dal Ministero dell’Economia con risposta al question time 5-07710 in Commissione Finanze alla Camera.

Pertanto, per tutti coloro i quali hanno un esercizio coincidente con l’anno solare, la cancellazione decorre dal 1° gennaio 2022. Anteriormente al 31 dicembre 2021, solo i professionisti che non erano soggetti al tributo per legge rimangono indenni dal prelievo. Ovvero, solo coloro che si trovavano in regime forfetario o in regime di vantaggio.

Tutti i professionisti senza regime agevolati, anche se privi di autonoma organizzazione, rimangono pertanto esposti al prelievo. Proseguirà pertanto l’attività di riscossione per chi aveva visto accertare dall’Amministrazione l’autonoma organizzazione.

La conseguenza della intervenuta  modifica legislativa, quindi, è che fino alla fine del periodo di imposta 2021 (la cui scadenza dichiarativa è imminente relativamente al Modello Unico PF 2022), l’esclusione dall’Irap degli esercenti di lavoro autonomo rimane condizionata esclusivamente alla prova di una non ben definita assenza di un’attività autonomamente organizzata, tipica di contesti non imprenditoriali, secondo quanto stabilito, anche di volta in volta, dalla indicata giurisprudenza.

Per quanto attiene alla diminuzione dei contenziosi, si deve tuttavia sottolineare che la norma, così come modificata, non comportando l’estinzione a favore del contribuente dei contenziosi ancora in corso non avendo alcuna efficacia retroattiva, fino al periodo di imposta 2021 considera l’esclusione dal versamento dell’imposta possibile solo ove subordinato all’assenza di autonoma organizzazione da dover dichiarare e confutare in caso di accertamento ispettivo dell’Amministrazione fornendo la c.d. “prova di resistenza”.

Con il richiamato question time (5-07710) è stato anche osservato che questa disposizione, non considerando la situazione pregressa, di fatto crea una obiettiva disparità di trattamento nel momento in cui il professionista, pur se esentato dall’Irap a partire dal 2022, deve, invece, proseguire nei giudizi avviati e continuare a coltivare una estenuante ed onerosa difesa tributaria, come rappresentato dall’interrogante, per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti.

L’ abolizione dell’IRAP comporta, quindi, per tutti coloro i quali l’imposta risulta oggi abrogata per legge, l’obbligo di redigere ed inviare il modello IRAP 2022 relativo all’anno di imposta 2021 e di effettuare il pagamento del saldo dell’imposta entro le normali scadenze di legge (del 30 giugno oppure entro il 22 agosto, con maggiorazione dello 0,40%). Non anche, però, quello di considerare e versare gli acconti relativi al periodo di imposta 2022 in corso.

Atteso che l’abolizione dell’Irap 2022 si applica solo a coloro che esercitano l’attività in forma individuale, anche se si condividono spazi comuni con altri professionisti, rimarrebbero estranei  al prelievo tutti coloro che si limitano al mero riaddebito (c.d. “ribaltamento”) di quota parte dei consumi e delle spese comuni per lo studio professionale in condivisione.

Considerato che rimangono soggetti ad Irap, a prescindere dal tipo di organizzazione adottato per svolgere la propria attività professionale, tutti gli studi associati, anche di piccole dimensioni, le STP e le STA, sia esse società di persone che di capitali, è prevedibile una fuga dalle formule stabili aggregative.

E’ possibile prevedere che, per fruire dell’esclusione da detta imposta regionale in caso di esercizio associato dell’attività professionale forense, si possano addirittura adottare strategie di uscita dalla imponibilità IRAP sciogliendo le attuali strutture collettive, e proseguendo l’attività individualmente (pur se in forma aggregata) in uno studio in mera condivisione; L’ exit strategy , nel caso, sarebbe diretta conseguenza dell’assenza di una definizione di «autonoma organizzazione» che, com’è noto, ha più volte generato nel corso degli anni, numerosi dubbi di assoggettamento all’imposta per una visione non univoca.

In base all’articolo 2 del Dlgs 446/1997, solo l’attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce sempre e comunque presupposto di applicazione dell’IRAP.

Chi esercita attualmente in forma aggregata collettiva potrebbe preferire una realtà in condivisione solo per non dover risultare inciso da tale ulteriore imposta proporzionale sul valore della produzione che viene assolta, annualmente, con prelievo variabile per ciascuna regione dove insiste uno studio professionale, addirittura con balzi di aliquote di notevole entità.


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