Il MODELLO 5/bis una norma “imperfetta”
10/11/2020
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Per il nostro ordinamento le norme imperfette sono quelle non munite di sanzione: sono norme che prevedono un obbligo giuridico ma non stabiliscono nessuna sanzione nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato.
E’ il caso del Mod. 5 / bis.
Sono obbligati alla sua compilazione: gli studi associati e le società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all’invio del mod.5 individuale.
Gli articoli 20 e 21 del Regolamento Contributi di Cassa Forense indicano in modo espresso il contenuto e le modalità della comunicazione che deve essere eseguita dall’associazione o dalla società.
Con il Mod. 5 / bis devono essere indicate sia le somme complessive dei redditi e dei volumi di affari IVA di competenza di tutti i soci o associati iscritti alla Cassa, sia i redditi ed i volumi di affari IVA imputati ai singoli soci o associati.
La trasmissione del Mod. 5 /bis non fa venire meno l’obbligo, in capo al singolo associato o socio, della trasmissione del Mod. 5 individuale.
Il Regolamento dei Contributi di CF, all’art.10 comma 6, disciplina le modalità relative all’obbligo di comunicazione per i partecipanti ad associazioni o società, dettagliate poi negli art. 17 comma 3 e 18 comma 2.
- Va trasmesso un unico Mod.5 / bis a prescindere dal numero degli associati o soci.
- Non comporta il pagamento di un contributo ulteriore rispetto a quello previsto per l’associato od il socio.
- Il Mod. 5/bis deve essere inviato entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del mod.5 individuale.
Per il Mod.5/bis è prevista esclusivamente la trasmissione in forma cartacea con raccomandata semplice.
I modelli per la compilazione sono trasmessi dalla Cassa agli studi associati e S.t.p. già censiti o possono essere reperiti presso i Consigli dell’Ordine.
L’art. 17 L. n. 576/80 stabilisce l’obbligo dell’invio della dichiarazione del reddito e del volume di affari per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali.
Il vigente Regolamento Sanzioni di Cassa Forense all’art. 1 comma a) sanziona l’omesso o ritardato invio del Mod.5.
Nessuna sanzione è invece prevista per il mancato invio del Mod. 5/ bis.
Se da un lato è vero che Cassa Forense acquisisce i dati reddituali degli associati o soci tramite i Mod. 5 individuali, per rendere sempre migliore lo svolgimento della gestione previdenziale sarebbe utile avviare la modalità telematica anche per il Mod. 5 / bis, magari contestualmente all’introduzione del Mod. 5 / Ter che riguarderà le Società Tra Avvocati.
NOTE ILLUSTRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL 5/BIS 2021
Avv Giancarlo Renzetti Delegato Cassa Forense per il Lazio