GLI AVVOCATI NEGLI STUDI ASSOCIATI SONO LAVORATORI AUTONOMI
05/11/2024
Stampa la paginaLa sentenza n. 28274 del 4 novembre 2024 della Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente la natura autonoma del lavoro svolto dagli avvocati negli studi associati. Questa decisione, destinata a diventare un punto di riferimento per la regolamentazione del lavoro forense, conferma una distinzione fondamentale tra lavoro autonomo e subordinato nei contesti professionali. Le ripercussioni sono significative per come i professionisti del settore legale gestiscono il proprio lavoro e per la stabilità normativa del settore.
Il caso che ha portato a questa decisione è stato sollevato da un avvocato che, ritenendo il proprio ruolo assimilabile a quello di un dipendente, chiedeva alla Corte di essere riconosciuto come lavoratore subordinato all’interno dello studio associato. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato questa richiesta, riaffermando che gli avvocati che lavorano in questi contesti devono essere considerati autonomi.
A sostegno di questa conclusione, la Corte ha identificato alcuni elementi fondamentali. Prima di tutto, gli avvocati negli studi associati non sono soggetti a una gerarchia formale che ne controlli ogni mossa: lavorano in sinergia con i colleghi, ma non devono rispondere a un capo che impone cosa fare e come farlo. Inoltre, la gestione del lavoro è autonoma. Gli avvocati organizzano liberamente i loro incarichi e stabiliscono i propri tempi, senza vincoli rigidi dettati dallo studio.
Questa interpretazione giuridica ha radici profonde e si collega a diverse sentenze passate che hanno sempre distinto il lavoro autonomo del professionista forense da quello subordinato. La decisione odierna si inserisce all’interno di un percorso giurisprudenziale che, già dagli anni ’90, ha affermato l’autonomia dei professionisti negli studi associati. Con sentenze come la n. 5389 del 1994, la Cassazione aveva infatti stabilito un orientamento chiaro: i professionisti che operano all’interno degli studi associati svolgono un’attività autonoma, non subordinata.
Inoltre, la Corte ha fatto un parallelo con altre professioni intellettuali, come quelle mediche o ingegneristiche, dove l’autonomia è una caratteristica intrinseca. Anche in questi ambiti, il professionista lavora in modo indipendente, rispondendo a principi etici e deontologici propri della categoria, senza la necessità di essere inquadrato in una rigida gerarchia aziendale.
In definitiva, questa sentenza non fa che rafforzare una visione già ben radicata: l’attività forense si distingue per l’autonomia che ne caratterizza lo svolgimento, perfettamente in linea con le esigenze di indipendenza organizzativa e con il rispetto dei principi deontologici che definiscono la professione. In questo modo, la sentenza n. 28274 conferma la tutela dell’autonomia professionale e il valore dell’indipendenza per tutti i professionisti legali.