Professionisti associati ed assicurazione Inail
09/12/2019
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Non sussiste l’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei componenti di studi professionali associati; e ciò in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di detto obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali.
Il riferito principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 21.11.2019 n. 30428, che conferma quanto già affermato in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n.15971 del 2017.
Peraltro occorre evidenziare come in ordine all'assicurazione Inail per i professionisti associati, la Corte costituzionale, con ordinanza 12.1.2016 n.5 ha affermato la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale in capo ai membri di studi professionali associati, ancorchè legati da un vincolo di dipendenza funzionale. E ciò in quanto “a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l’accordo degli associati prefigura (art.36 del codice civile), e del vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell’autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuano in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela”.
Non vige, quindi, nel sistema assicurativo gestito dall’Inail, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele.
Persistono, all'interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle “attività protette” che alle “persone assicurate”.
Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta in ordine alle categorie di lavoratori autonomi cui estendere la disciplina di tutela riservata ai prestatori di lavoro subordinati e ciò “per la maggiore gravità del pregiudizio economico subito da tali soggetti a causa dell’infortunio e nella opportunità di evitare che il beneficiario della tutela coincida con il responsabile del rischio tutelato" (Corte cost. n.310 del 1994).
Nel caso dell’associazione di professionisti, come afferma la citata Cass. 30428/2019, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, “non può ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’Inail”.
Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile CFnews