La copertura assicurativa Inail dei c.d. riders

di Leonardo Carbone

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A decorrere dal 1 febbraio 2020 è esteso l’obbligo assicurativo Inail, ai lavoratori autonomi che svolgono l’attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motori, attraverso piattaforme anche digitali, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale (c.d. riders).

Infatti, l’art.1 del d.l. 3.9.2019 n.101, convertito dalla l. 2.11.2019 n.128, ha modificato il d.lgs. 15.6.2015 n.81, con l’inserimento dell’art.47-septies, che stabilisce per i riders la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico del dPR 30.4.1992 n.285.

Il committente e, cioè, l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro, ai sensi del dPR 30.6.1965 n.1124.

In particolare nelle denunce   di esercizio o di variazione, il soggetto assicurante deve dichiarare la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione, indicando anche il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne; e ciò in quanto la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del diverso mezzo utilizzato per le consegne. 

In base al decreto interministeriale 27.2.2019 l’attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è  classificata alla voce 0721 delle nuove tariffe dei premi Inail.

Occorre evidenziare che il premio assicurativo è posto a totale carico dell’impresa di delivery  e deve essere versato in via anticipata (si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere).

L’impresa  di delivery  che utilizza la piattaforma anche digitale ha l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio  sul lavoro e di malattia professionale nei termini e nelle modalità previste per gli altri lavoratori dipendenti.

I lavoratori in questione – e cioè i c.d. riders -  in caso di infortunio o di malattia professionale, riconosciuti dall’Inail, hanno diritto, per effetto dell’estensione della copertura assicurativa Inail, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per eventi mortali, nonché le prime cure  e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Inail alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati. I c.d. riders  sono assicurati anche per tutti gli eventi infortunistici avvenuti in occasione di lavoro nonché per l’infortunio in itinere.

 La sintetica trattazione dell’argomento dei riders  non può ignorare la recente sentenza della Corte di Cassazione 24.1.2020 n.1663 che, interviene sulle norme relative ai riders  e alle collaborazioni etero-organizzate, con riferimento al caso Foodora, affermando l’applicazione alle collaborazioni etero-organizzate di tutte le discipline previste per il lavoro subordinato.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista

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