CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA E MEDIAZIONE
Una recente sentenza del Tribunale di Bari (n. 1472/2025) ha chiarito i confini dell’obbligo di mediazione nelle cause civili, con particolare riferimento alla chiamata in causa di terzi
Una recente sentenza del Tribunale di Bari (n. 1472/2025) ha chiarito i confini dell’obbligo di mediazione nelle cause civili, con particolare riferimento alla chiamata in causa di terzi
Analisi di un'ordinanza del Tribunale sul pubblico impiego privatizzato: trasparenza, motivazione e tutela cautelare nelle procedure valutative interne, con focus sul caso di un docente del Conservatorio di Padova
La Corte costituzionale, con la sentenza n.70 del 23 maggio 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art.57 della legge n.247/2012, nella parte in cui impedisce la cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare
Ai fini del compiuto adempimento degli obblighi assunti con lo Statuto della Corte penale internazionale, il Ministro della Giustizia ha incaricato, con il D.M. 22 marzo 2022, la Commissione per l’elaborazione del Codice dei Crimini internazionali.
Il diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite) spetta allorché il coniuge superstite, alla morte dell’ex coniuge, sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto
L’istituto della a mediazione civile e commerciale, la portata dell’istituto, specie quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, risulta ancora oggi foriera di dubbi applicativi
Gli anni ‘70 sono stati anni di grandi ed importanti conquiste legislative, di speranze per l’affermazione di diritti in leggi ordinarie di ispirazione costituzionale
In coincidenza con lo stato di agitazione della magistratura onoraria, sono “intervenuti” importanti “riconoscimenti” sul trattamento economico spettante
Cass. 35146/2021 chiariti importanti aspetti sulla prova testimoniale : si può ricorrere alla testimonianza in caso di sinistro provocato da una buca sul manto stradale
L’espressione anglosassone “cram down” si riferisce al fenomeno giuridico in base al quale il Tribunale omologa la procedura intrapresa, nonostante un creditore appartenente ad una classe dissenziente