I CAPITOLI DI PROVA TESTIMONIALE POSSONO ESSERE FORMULATI ANCHE IN FORMA NEGATIVA

di Andrea Perin

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Con l’ordinanza n. 35146/2021 la Sesta Sezione della Corte di cassazione sradica l’antico brocardo secondo cui negativa non sunt probanda (già noto nel diritto comune) dettando il principio di diritto secondo cui

«la circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulata sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria».

Nel caso di specie è accaduto che un cittadino si è rivolto al tribunale per chiedere il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. al Comune di Milano, asserendo di essere caduto da un motociclo a causa di «numerose buche non visibili presenti sul manto stradale».

Dopo aver rigettato le istanze istruttorie e con decisione poi confermata dalla corte territoriale, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda per non esser stato dimostrato il nesso di causalità tra l’evento («caduta») e il danno.

Per quanto qui di interesse, il ricorrente in Cassazione ha lamentato l’illogicità della decisione nella parte in cui ha negato la sussistenza del predetto nesso di causalità e contemporaneamente ha rigettato le istanze istruttorie che, a suo parere, avrebbero invece fornito quella prova.

Entrando nel merito, la Corte di cassazione evidenzia come il principale capitolo di prova formulato [dal seguente letterale tenore:

«vero che allo scattare del verde (semaforico) l’esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa?»] fosse stato dichiarato inammissibile perché «vertente su circostanze valutative negativamente formulate (…)».

La Corte mette in risalto come nessuna norma di legge o comunque nessun principio desumibile in via interpretativa impedirebbe di provare per testimoni un fatto che non sia accaduto o non esista.

"Capitolo di prova  formulato in negativo non lo rende inammissibile"

Si sottolinea peraltro come, seguendo questa logica, quel capitolo di prova sarebbe divenuto ammissibile ove l’istante avesse chiesto al testimone «vero che … la buca era visibile…?», con la conseguenza pratica che il vaglio di ammissibilità di un capitolo di prova dipenderebbe dal tipo di risposta che ci si attende dal testimone.

Si aggiunge così che l’antico brocardo negativa non sunt probanda colliderebbe con un «millenario canone logico di reciprocità, secondo cui affermare che A non esiste è un’affermazione equivalente a negare che A esista».

Questa decisione stravolge dunque decenni, rectius secoli, di applicazione del brocardo in parola, di cui sono espressione anche recenti decisioni della stessa corte di legittimità secondo le quali, non essendo possibile dimostrare un fatto non avvenuto, la relativa prova dovrebbe essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi detto fatto negativo (ex multis Cass. 20 dicembre 2016, n. 26397, Cass. 13 giugno 2013, n. 14854; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 15 aprile 2002, n. 5427, Cass. 20 maggio 1993 n. 5744 secondo cui «non è possibile fornire la prova di non fatti, poiché non è possibile dare la prova di un non accadimento»).

Non essendo questa la sede per occuparsi approfonditamente della questione, e di come già da fine Ottocento alcuni interpreti avevano tacciato il negativa non sunt probanda di «eccessiva severità» (per tutti M. Pescatore, La logica del diritto. Frammenti di dottrina e di giurisprudenza, Torino 1883) né per tratteggiare una linea precisa di demarcazione tra le nozioni di «fatto negativo» e «non accadimento del fatto» (che invece la Corte utilizza come sinonimi), bisogna osservare come la decisione in parola incorre nella stessa critica che muove all’antico brocardo: se da un lato può anche essere vero che la regola in parola non emergerebbe da alcuna norma di legge né sarebbe il precipitato di un diverso principio, è vero anche il contrario.

La questione meriterebbe invece un deciso e robusto approfondimento nonché un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, non essendo comunque immaginabile che un’antica regola, risalente al diritto comune (probabilmente operante anche in epoca precedente) e che fa parte della nostra tradizione giuridica sia travolta dalla semplice constatazione che non si trova alcuna norma cui agganciarla e che addirittura esisterebbe, a dire della VI Sezione, un «millenario canone logico di reciprocità» di cui nessuno si sarebbe mai accorto.

Si contesta insomma all’antico brocardo di essere espressione di un atto di fede, ma nella sostanza la VI Sezione della Corte di cassazione propone la stessa cosa: avere fede che «non è così» e che esisterebbe un canone millenario di segno opposto in ragione del quale i capitoli di prova testimoniale possono essere formulati anche in negativo.

A nostro sommesso parere, il «credere» alla Corte e l’iperbole su un ritenuto – ma indimostrato – canone logico di reciprocità, sembrano troppo poco per sradicare secoli di negativa non sunt probanda.

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