IL DECRETO MINISTERIALE PER IL CODICE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI

di Emanuele Nagni

Stampa la pagina
foto

Gli sviluppi del conflitto in territorio ucraino e le complessità derivanti dalla crisi globale pongono oggi l’accento su nuove necessità non solo di ordine economico-politico, ma anche giuridico. Invero, per garantire l’adeguamento del diritto interno all’ordinamento penale internazionale, con il D.M. 22 marzo 2022, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha costituito una commissione per la stesura del Codice dei Crimini internazionali.

Infatti, a seguito delle numerose istanze volte all’applicazione della sanzione penale nei confronti di chi sia riconosciuto come responsabile di crimini contro l’umanità, si è progressivamente consolidato il diritto penale internazionale, di pari passo con la grave insorgenza delle violazioni del diritto umanitario.

Pertanto, con Legge di ratifica n. 232 del 12 luglio 1999, è stata data esecuzione allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma del 17 luglio 1998.

Lo Statuto, nel richiamare l'eredità condivisa che deriva dalle culture dei popoli della terra, ha riconosciuto che i crimini ivi previsti costituiscano una minaccia per la pace e la sicurezza globale, evidenziando come la comunità internazionale sia legittimata ad agire affinché non restino impuniti.

La Corte penale internazionale, avente sede a L'Aia, è un organo indipendente e permanente, collegato alle Nazioni Unite e dotato di personalità giuridica internazionale, che opera nel territorio di ogni Stato membro ovvero – in caso di specifici accordi – di ogni altro Stato e, in virtù del principio di complementarità, nel rispetto delle giurisdizioni nazionali penali.

Fra i c.d. core-crimes appartenenti alla giurisdizione della Corte, si evidenziano: il genocidio (la cui definizione risale alla Genocide Convention, adottata dall'ONU il 9 dicembre 1948); numerosi crimini contro l'umanità, come la tratta delle donne e dei minori, la forzata sparizione di persone, la persecuzione per motivi razziali, religiosi, politici, e via numerando; i crimini di guerra, ove rientranti nell'ambito di un piano o di una politica, ovvero appartenenti ad una serie di fatti perpetrati su vasta scala. Nello specifico, questi ultimi ricomprendono i crimini previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e le gravi violazioni di leggi e consuetudini applicabili nei conflitti armati internazionali, che impediscono la tutela di malati, feriti, personale medico e ospedali, prigionieri di guerra e civili da attacchi, trasferimenti od espulsioni ad essi intenzionalmente rivolti, oltre allo svolgimento di missioni di soccorso umanitario o di mantenimento della pace.

Pertanto, ai fini del compiuto adempimento degli obblighi assunti sul piano sovranazionale, il Decreto ministeriale ha incaricato una commissione ad hoc, eventualmente coadiuvata da un Comitato scientifico, per provvedere all’esame delle iniziative già proposte per la compiuta attuazione dello Statuto di Roma e alla predisposizione, entro il 30 maggio 2022, di un progetto di Codice dei Crimini internazionali.


Altri in DIRITTO