Concordato preventivo, successivo fallimento e prededuzione del compenso dell’avvocato
E’ ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il credito del professionista derivante dall'attività di consulenza e assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda è prededucibile senza che sia necessario verificare il risultato delle prestazioni svolte