CONCORDATO PREVENTIVO E COMPENSO IN PREDEDUZIONE DELL’AVVOCATO

di Leonardo Carbone

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In ordine alla prededuzione o meno del credito del professionista che svolge attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, vi  sono stati due filoni giurisprudenziali. 

Infatti, un filone giurisprudenziale della Suprema Corte ha affermato che tale credito rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, L.F., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di tale collocazione, debba essere accertato con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. 9 gennaio 2020 n.220; Cass. 16 maggio 2018 n. 12017; Cass. 25 gennaio 2018 n. 1896; Cass. 5 marzo 2014 n. 5098; Trib. Roma 22 gennaio 2015; Cass. 17 aprile 2014, n. 8958; Cass. n. 8533/2013).

Altro filone giurisprudenziale della Suprema Corte (da ultimo, Cass. 15  gennaio 2021 n. 639;  ordinanza 28 gennaio 2021 n. 1961(in Foro it., 2021, I, 874 con nota di G. Costantino, La prededuzione in attesa del codice della crisi) invece ha affermato  che i crediti per le prestazioni rese in favore dell’imprenditore per la presentazione della domanda di concordato preventivo non sono prededucibili se la proposta di concordato è stata dichiarata inammissibile.

  Il contrasto giurisprudenziale  è stato risolto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 31 dicembre 2021 n.42093, con l’affermazione del seguente principio di diritto:

Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico  per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria”.

  Sulla tematica in questione occorre evidenziare l’art.66, comma 1, lettera c) del codice della crisi, norma che limita la prededuzione del professionista al solo caso in cui il concordato venga ammesso e nella misura del 75% del compenso pattuito.


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