Transazione della controversia e criteri per aumento compenso dell’avvocato

di Leonardo Carbone

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Nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, è previsto (art. 4, comma 6, D.M. n.55/2014 ed art.2, comma 1,lett. g) D.M. n.147/2022) che la liquidazione del compenso è aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.

Il D.M. n.147/2022 ha chiarito la norma statuendo nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, che il “il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto”. Il compenso viene quindi aumentato di un importo pari sino ad un quarto del compenso liquidabile per la fase decisionale (ma non per il compenso spettante per le altre fasi).

La modifica normativa apportata dal dm n.147/2022 è innovativa nella parte in cui prevede l'aumento secco "di un quarto", laddove il testo originario contemplava un aumento, graduabile, "fino a un quarto".

L'avvocato che transige o concilia giudizialmente un controversia ha, quindi, diritto a un compenso pari alla misura stabilita per la fase decisionale, aumentato di 1/4, ferma restando la maturazione dell'attività espletata fino a quel momento (Parere Cons. Naz. Forense 20 dicembre 2022 n.52). Anche prima del dm n.147/2022 il compenso per la fase decisionale aumentava del 25% in caso di transazione della lite (Cass. 16 giugno 2023 n.17325). Essendo la norma di natura premiale, è evidente che il compenso dell'avvocato che ha "ridotto" il ricorso al giudice non può essere inferiore all'importo che gli sarebbe spettato se la controversia fosse stata decisa dal magistrato..

Da quanto  innanzi dedotto ne consegue che quando il giudizio viene definito con una transazione e il professionista ha prestato la sua opera al raggiungimento dell'accordo, all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale aumentato di un quarto. E cioè all'avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento del 25% di esso, ossia l'intero compenso per la fase decisionale, aumentato di un quarto (Cass. 29 marzo 2024 n.8576; Cass. 16 giugno 2023 n. 17325).

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, pertanto , all'avvocato, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, è sempre dovuto il compenso per la fase decisionale, aumentato fino ad un quarto. E ciò in quanto poiché la norma mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori  delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità sarebbe frustata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale (Cass. n.17325/2023).

L’importo previsto per l’attività collaborativa alla transazione si aggiunge, quindi, all’importo previsto per la fase decisionale. In pratica con la nuova normativa è stato espressamente introdotto un meccanismo premiale più certo nella sua effettività e quindi più efficace e più motivante: il compenso per l’attività di conciliazione e transazione è determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto.

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