Gestione separata INPS - Legge n. 335/1995
I PROFESSIONISTI CON PROPRIA CASSA DI PREVIDENZA SONO TENUTI ALLA RICHIESTA IMPOSITIVA INPS?
I PROFESSIONISTI CON PROPRIA CASSA DI PREVIDENZA SONO TENUTI ALLA RICHIESTA IMPOSITIVA INPS?
Cassa Forense, trasformata in Fondazione a norma del d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, con il riconoscimento della personalità di diritto privato ha acquisito ampi poteri di autonoma gestione economico-finanziaria ed organizzativa volti a garantire ed assicurare gli equilibri e le compatibilità dei bilanci con le prestazioni future.
Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale Sezione Lavoro di Catania dell' 1/2/21 in materia di iscrizione alla gestione separata da parte dei liberi professionisti
La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
Dopo anni di “latenza”, negli ultimi tempi si è presentato (in particolare, ma non solo) alla platea dei praticanti e dei neo avvocati il problema del difficile rapporto con la c.d. “Gestione Separata INPS”: l’Istituto, infatti, nell’ambito della c.d. “Operazione Poseidone” (lotta all’evasione ed all’elusione contributiva), ha spedito una raffica...
Genitori separati o divorziati e le limitazioni di spostamenti a causa dell'emergenza Coronavirus
La l. 4 marzo 1990 n.45 consente sia al professionista che all'ex professionista la possibilità di ricongiungere presso una singola gestione previdenziale i periodi di contribuzione esistenti
Origine L’Ente di Previdenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori (quest’ultima figura professionale abolita e soppressa con la L. 24.02.1997 n. 27) viene istituito per la prima volta nella prima metà dell’anno 1934 con la Legge 13.04.1933 n. 406 (pubblicata in G.U. 11.05.1933 n. 112) con il precipuo ed esclusivo compito di erogare...
La tutela della maternità e della paternità si estende di ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità, l’estensione è riconosciuta in favore di abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro
Circolare da leggere quella con la quale l’Inps fa il punto sulla “Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari”