Liberi professionisti e gestione separata inps

di Leonardo Carbone

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SI alla ricongiunzione 

La l. 4 marzo 1990 n.45 consente sia al professionista che all'ex professionista la possibilità di ricongiungere presso una singola gestione previdenziale i periodi di contribuzione esistenti nelle varie gestioni previdenziali per beneficiare di un unico trattamento pensionistico rapportato all'intero periodo lavorativo.

Infatti l’art.1 della l.n.45/90 consente sia ai lavoratori dipendenti (pubblici o privati) o lavoratori autonomi ex professionisti, che ai professionisti ex lavoratori dipendenti o autonomi, la possibilità di ricongiungere, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, presso un'unica gestione previdenziale, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa esistenti n varie gestioni previdenziali.

La prassi amministrativa dell’Inps escludeva dalla ricongiunzione i periodi assicurativi accreditati presso la gestione separata Inps, con diniego dell’Inps ad acconsentire il trasferimento della posizione contributiva maturata presso la gestione separata da un professionista iscritto alla cassa categoriale,  con nocumento notevole per il professionista, in un momento in cui è in corso una fase di mobilità strutturale (il problema previdenziale verrebbe ad ostacolare o disincentivare la mobilità professionale ed intersettoriale dei lavoratori), ma anche una meticolosa “ricerca” dell’Inps del professionista per obbligarlo alla iscrizione alla gestione separata Inps (es., operazione Poseidone).

La tesi dell’Inps si basa sul presupposto (ritenuto erroneo) che la ricongiunzione dei contributi ex l.n.45/90  può essere riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato si calcola utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.

La “stranezza” di tale “posizione”era dovuta al fatto che la ricongiunzione era ammessa dalle casse di previdenza dei liberi professionisti alla gestione separata Inps ma non viceversa!..

Tale ostacolo è stato “eliminato” dalla Corte di Cassazione con sentenza 15 ottobre 2019 n.26039, che ha dichiarato legittima la richiesta di un professionista (nella specie, dottore commercialista) che chiede la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi dalla gestione separata dell’Inps alla Cassa previdenziale categoriale. Dopo la citata sentenza della Suprema Corte  - il principio affermato si estende a tutte le casse di previdenza dei liberi professionisti -  possono essere ricongiunti anche periodi contributivi versati in gestioni in cui vige esclusivamente il calcolo contributivo, come la gestione separata Inps, a prescindere dalla possibilità di utilizzare altri criteri di unificazione dei contributi come la totalizzazione o il cumulo (a prescindere quindi dalla disomogeneità del metodo di calcolo della pensione).

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 


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